Un avvocato ha chiesto il pagamento delle proprie spettanze professionali a una società finanziaria dinanzi al Tribunale di Palermo. La società ha eccepito l'incompetenza territoriale, richiamando un accordo quadro che stabiliva come fori esclusivi Napoli o Milano. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista, stabilendo che la clausola di deroga del foro, inserita in un contratto predisposto unilateralmente dall'azienda per regolare una serie indefinita di futuri rapporti, costituisce una delle clausole vessatorie ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile. Pertanto, tale clausola richiede una specifica approvazione per iscritto, in mancanza della quale è del tutto inefficace. La Suprema Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Palermo, ordinando la riassunzione della causa.
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