Un'Azienda Sanitaria Locale (ASL) ha citato in giudizio due professionisti per ottenere la restituzione di onorari ritenuti eccessivi, pagati da un ente regionale per conto dell'ASL stessa. La Corte d'Appello aveva negato la legittimazione ad agire dell'ASL, poiché il pagamento era stato effettuato da un soggetto terzo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso dell'ASL inammissibile, evidenziando che le argomentazioni legali a sostegno della propria legittimazione, come l'esistenza di un "accollo interno", erano state introdotte per la prima volta in sede di legittimità e che il ricorso mancava della specificità richiesta, non indicando con precisione i documenti a supporto delle proprie tesi.
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