Una società acquista un immobile e si accolla il mutuo esistente. Successivamente, la società fallisce. La banca creditrice, senza essersi insinuata al passivo del fallimento, avvia l'esecuzione forzata e ottiene il ricavato. Il curatore fallimentare si oppone, ma la Cassazione dà ragione alla banca. Viene stabilito che in caso di accollo del debito non aderito espressamente dal creditore, quest'ultimo non diventa creditore del nuovo acquirente. Di conseguenza, la banca non era tenuta a insinuarsi al passivo del fallimento per esercitare il suo diritto di ipoteca sull'immobile e trattenere le somme ricavate dalla vendita.
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