Un'azienda di trasporti ha chiesto il rimborso delle imposte sul carburante per i servizi di linea atipici, come il trasporto di studenti e lavoratori, svolti tra il 2012 e il 2016. L'Agenzia delle Dogane ha negato il beneficio, recuperando le somme rimborsate. La Corte di Cassazione ha dato ragione al Fisco, stabilendo che l'agevolazione accisa gasolio spetta solo al trasporto pubblico locale regolare. I servizi atipici, gestiti privatamente, senza un contratto di servizio pubblico e senza finanziamenti statali, non rientrano in questa categoria. Di conseguenza, l'azienda non ha diritto allo sconto fiscale e deve restituire le somme ricevute.
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