Una società cooperativa agricola, attiva nel settore della distillazione, ha subito un furto di alcol dal proprio deposito fiscale. L'Agenzia delle Dogane ha richiesto il pagamento delle accise sul quantitativo mancante, ma la società ha impugnato l'avviso di pagamento invocando l'abbuono dell'accisa per furto. Dopo una sentenza favorevole in appello, basata sull'applicazione di una norma sopravvenuta, la Corte di Cassazione ha ribaltato il verdetto. I giudici di legittimità hanno stabilito che il furto non equivale alla perdita o distruzione del prodotto. Mentre la dispersione impedisce l'immissione al consumo, la sottrazione tramite furto consente potenzialmente alla merce di entrare nel mercato nero. Pertanto, l'imposta resta dovuta dal depositario, la cui responsabilità ha natura oggettiva e non viene meno in caso di reati commessi da ignoti.
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