Una società operante nel commercio al dettaglio ha ricevuto un avviso di accertamento per l'anno 2006, con cui l'Agenzia delle Entrate contestava un maggior reddito d'impresa. L'accertamento sintetico si fondava sull'anti-economicità della gestione, evidenziata da perdite reiterate e consistenti apporti in contanti da parte dei soci, i quali dichiaravano redditi personali quasi nulli. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità dell'operato del Fisco, rigettando il ricorso dei contribuenti. La Corte ha stabilito che una condotta commerciale anomala, come la gestione antieconomica protratta nel tempo, costituisce una presunzione grave, precisa e concordante che giustifica la rettifica induttiva del reddito e sposta sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria sulla correttezza delle proprie dichiarazioni.
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