Un istituto di credito, in qualità di cessionario di alcuni crediti derivanti da fatture, ha agito contro il consorzio debitore per ottenerne il pagamento. Il consorzio ha contestato l'esistenza stessa dei crediti. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha ribadito due principi fondamentali in materia di cessione del credito: l'onere di provare l'esistenza del credito grava sempre sul cessionario (la banca) e il silenzio del debitore ceduto alla notifica della cessione non costituisce riconoscimento del debito. Di conseguenza, il ricorso della banca è stato dichiarato inammissibile.
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