La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 33908/2024, ha chiarito i limiti di applicazione del raddoppio termini accertamento in materia fiscale. Il caso riguardava una società che aveva ricevuto un avviso di accertamento integrativo per il 2008, basato su elementi emersi da un'indagine penale. La Corte ha accolto parzialmente il ricorso del contribuente, stabilendo che il raddoppio dei termini è legittimo per IRES e IVA, in quanto violazioni a esse relative possono avere rilevanza penale, ma non per l'IRAP, le cui infrazioni non sono presidiate da sanzioni penali. La decisione ha quindi annullato l'accertamento limitatamente all'IRAP per intervenuta decadenza dei termini.
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