Un correntista si oppone a un decreto ingiuntivo, sostenendo che il rapporto bancario risaliva agli anni '70 e non al 2005, chiedendo quindi alla banca la documentazione completa. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d'Appello. Il punto chiave è l'onere della prova: la corte di merito ha stabilito, con un accertamento di fatto non sindacabile, che il contratto del 2005 era un rapporto nuovo e non una continuazione del precedente. Di conseguenza, l'obbligo documentale della banca partiva solo da quella data e le contestazioni del correntista sono state ritenute generiche.
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