Un imprenditore, venditore ambulante, ha ricevuto un accertamento fiscale basato sui suoi movimenti bancari. L'Agenzia delle Entrate ha considerato i prelievi non giustificati come ricavi imponibili. L'imprenditore ha contestato l'accertamento, sostenendo di aver indicato i beneficiari e l'incostituzionalità della norma. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'onere di provare la natura non reddituale dei prelievi spetta all'imprenditore. Ha ribadito che la presunzione di ricavo da accertamenti bancari è valida per gli imprenditori commerciali, come il venditore ambulante, e non è incostituzionale.
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