Due società nel settore dei servizi a valore aggiunto hanno citato in giudizio un importante operatore di telecomunicazioni per abuso di posizione dominante, sostenendo che l'operatore, loro concorrente, avesse ingiustamente sospeso i pagamenti per escluderle dal mercato. Il tribunale e la corte d'appello hanno respinto la richiesta, non ritenendo provato che la sospensione fosse un atto anticoncorrenziale piuttosto che una disputa contrattuale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che gli attori non avevano fornito prove adeguate dell'abuso contestato e sottolineando come la "doppia conforme" (due decisioni di merito concordi) precluda un riesame dei fatti in sede di legittimità.
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