Un'azienda italiana ha citato in giudizio due società straniere per abuso di dipendenza economica e concorrenza sleale, lamentando l'interruzione della fornitura di un software esclusivo. Le società straniere hanno eccepito l'incompetenza del tribunale adito in favore di un altro tribunale specializzato. Il giudice istruttore, con ordinanza, ha rigettato provvisoriamente l'eccezione e ha proseguito la causa. Le società straniere hanno proposto un regolamento di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il provvedimento del giudice singolo, in una causa che spetta al collegio, ha natura puramente interlocutoria e non decisoria. Di conseguenza, contro di esso non è ammesso il regolamento di competenza, dovendo la questione essere decisa dal tribunale in composizione collegiale alla fine del giudizio.
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