Una docente ha lavorato per cinque anni presso una scuola paritaria gestita da un ente pubblico con quattro contratti a tempo determinato. Lamentando l'illegittima reiterazione dei contratti, ha chiesto il risarcimento dei danni. La Corte d'Appello ha riconosciuto il danno, ma ha generato un contrasto insanabile indicando otto mensilità nel dispositivo e sei nella motivazione. La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità dell'ente pubblico per l'abuso dei contratti a termine, poiché non ha dimostrato esigenze temporanee ed eccezionali. Tuttavia, accogliendo il ricorso sul contrasto quantitativo, la Cassazione ha ridotto il risarcimento a sei mensilità di retribuzione globale di fatto, condannando l'ente al pagamento delle spese di giudizio.
Continua »