La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per spaccio di lieve entità a carico di due soggetti sorpresi in attività di cessione di stupefacenti. I giudici hanno dichiarato inammissibili i ricorsi, sottolineando che la reiterazione delle condotte esclude l'applicazione dell'attenuante della speciale tenuità del danno (Art. 62 n. 4 c.p.), poiché il pericolo per la salute pubblica prevale sul modesto lucro conseguito. Inoltre, è stata ribadita la discrezionalità del giudice nel dosaggio della pena e nella concessione delle attenuanti generiche, purché la motivazione sia logica e coerente con la gravità del fatto.
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