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41-Bis Ord. Pen.

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144 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Detenuti 41-bis: limiti all’uso del fornello in cella
Un detenuto in regime speciale ha contestato i limiti orari per l'uso di fornello e pentole in cella. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che le restrizioni orarie per i detenuti 41-bis sono legittime e non discriminatorie, data la complessa organizzazione carceraria. La Corte ha inoltre chiarito che un reclamo, anche se riguardante un diritto soggettivo, può essere respinto senza udienza se manifestamente infondato sulla base di un orientamento giurisprudenziale consolidato.
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Regime 41-bis: no a scambi e socialità in cella
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un detenuto sottoposto al regime 41-bis. La Corte ha stabilito che l'ora d'aria non può essere sostituita con l'ora di socialità, poiché hanno finalità diverse e non fungibili (salute vs. risocializzazione). È stato inoltre confermato il divieto di consegnare oggetti, come dolciumi, ai familiari adulti durante i colloqui, in linea con le rigide norme del 'carcere duro'. Infine, per la restituzione di beni personali da un altro istituto, è necessaria una formale istanza da parte del detenuto.
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Stampa regime 41-bis: legittima la limitazione
Un detenuto sottoposto al regime speciale ha contestato il divieto di ricevere la stampa locale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che la limitazione della stampa nel regime 41-bis è legittima se basata sulla pericolosità attuale del soggetto e sui suoi collegamenti con organizzazioni criminali operanti a livello nazionale, al fine di prevenire comunicazioni illecite.
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Ricorso 41-bis: motivazione e limiti del giudizio
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso 41-bis presentato da un detenuto contro la proroga del regime di carcere duro. Il ricorrente lamentava una motivazione carente riguardo le sue dichiarazioni di dissociazione e la testimonianza di un collaboratore di giustizia. La Corte ha stabilito che i motivi sollevati rientravano in una critica di merito non consentita nel giudizio di legittimità, ribadendo che la violazione di legge non comprende la mera insufficienza o illogicità della motivazione.
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