Visto di Conformità: La Cassazione Stabilisce la Competenza Territoriale
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2126/2025, ha chiarito un aspetto fondamentale in materia di responsabilità professionale per l’apposizione del visto di conformità. La pronuncia stabilisce in modo definitivo quale sia l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente a irrogare le sanzioni in caso di visto infedele, un principio che ha importanti ricadute pratiche per tutti i professionisti del settore fiscale. La decisione annulla la pretesa del Fisco quando questa proviene da un ufficio territorialmente incompetente.
I Fatti del Caso: Visto Infedele e Contestazione Fiscale
Un professionista, in qualità di responsabile di un Centro di Assistenza Fiscale (CAF), aveva apposto il proprio visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi (Modello 730) di una contribuente. A seguito di un controllo formale, la Direzione Provinciale di Milano dell’Agenzia delle Entrate riteneva il visto ‘infedele’ e, di conseguenza, iscriveva a ruolo a carico del professionista una somma comprensiva di imposta, sanzioni e interessi che sarebbero stati dovuti dalla contribuente.
Il professionista impugnava la relativa cartella di pagamento sollevando due questioni principali: in primo luogo, l’applicazione della normativa più favorevole (cd. lex mitior) sopravvenuta, che limitava la sua responsabilità al 30% della maggiore imposta; in secondo luogo, un vizio di incompetenza territoriale, sostenendo che l’atto avrebbe dovuto essere emesso non dall’ufficio competente per il domicilio del contribuente (Milano), ma da quello competente per il proprio domicilio fiscale.
La Questione Giuridica: Competenza Territoriale per il Visto di Conformità
Il nodo centrale della controversia era stabilire quale fosse l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate legittimato ad agire contro il professionista. Secondo l’art. 39, comma 2, del D.Lgs. 241/1997, le violazioni relative al visto di conformità sono contestate dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione del ‘domicilio fiscale del trasgressore’.
Il ricorrente sosteneva che il ‘trasgressore’ fosse lui stesso, in quanto soggetto che aveva materialmente apposto il visto, e non il contribuente assistito. L’Agenzia delle Entrate, invece, aveva agito tramite la sua articolazione provinciale legata al domicilio del contribuente. La Corte di Cassazione è stata quindi chiamata a dirimere questo conflitto di competenza, dal quale dipendeva la validità stessa dell’atto impositivo.
La Decisione della Cassazione e la Competenza per il Visto di Conformità
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del professionista, ritenendo fondato il motivo relativo all’incompetenza territoriale. Citando un suo orientamento ormai consolidato, la Corte ha ribadito che la responsabilità del professionista che rilascia un visto di conformità infedele ha una natura anche punitiva.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano su una chiara interpretazione dell’art. 39, comma 2, del D.Lgs. n. 241/1997. La norma individua in modo specifico la competenza nella Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate del luogo in cui il professionista (‘trasgressore’) ha il proprio domicilio fiscale. Questa attribuzione di competenza è funzionale e inderogabile. Pertanto, qualsiasi atto emesso da un ufficio diverso, come la Direzione Provinciale competente per il contribuente, è viziato da incompetenza e, di conseguenza, illegittimo. La Corte, riconoscendo la fondatezza di questo primo motivo, ha cassato la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, ha annullato l’atto impositivo originario, assorbendo le altre questioni sollevate, come quella relativa alla lex mitior.
Le Conclusioni
La decisione ha un’importanza strategica per i professionisti fiscali. Essa conferma che l’Agenzia delle Entrate non può scegliere discrezionalmente quale ufficio far intervenire, ma deve attenersi scrupolosamente alle regole di competenza territoriale stabilite dalla legge. L’atto emesso da un ufficio incompetente è annullabile. Questa pronuncia rafforza le garanzie procedurali a tutela del professionista, assicurando che la contestazione provenga dall’organo territorialmente corretto, individuato in base al domicilio fiscale del soggetto sanzionato e non di terzi.
Chi è responsabile in caso di visto di conformità infedele?
Secondo la normativa (art. 39, D.Lgs. 241/1997) e la sentenza in esame, il soggetto responsabile è il professionista o il responsabile del CAF che ha materialmente apposto il visto sulla dichiarazione fiscale.
Quale ufficio dell’Agenzia delle Entrate è competente a sanzionare il professionista per un visto di conformità infedele?
La competenza appartiene esclusivamente alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate individuata in base al domicilio fiscale del professionista (il ‘trasgressore’) e non a quella competente per il domicilio del contribuente assistito.
Cosa succede se l’atto di sanzione viene emesso da un ufficio territorialmente incompetente?
L’atto emesso da un ufficio territorialmente incompetente è illegittimo e, come stabilito dalla Corte di Cassazione in questo caso, deve essere annullato. L’incompetenza costituisce un vizio che invalida l’intera pretesa fiscale.