TOSAP per viadotti autostradali: Obbligo di pagamento anche per le società pubbliche
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 32408 del 2024, ha fornito un’importante chiarificazione in materia di tributi locali, affermando un principio di ampia portata sulla TOSAP per viadotti. La Suprema Corte ha stabilito che le società concessionarie di autostrade, anche se interamente partecipate da enti pubblici e operanti come ‘società in house’, sono tenute al pagamento della tassa per l’occupazione di suolo pubblico per i viadotti che sovrastano le strade comunali. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso e definisce con precisione i confini tra l’esenzione fiscale e l’attività d’impresa, seppur svolta per finalità pubbliche.
I Fatti di Causa: Un Viadotto, Due Comuni e una Tassa Contesa
Il caso nasce dal ricorso di una società concessionaria, gestore di un importante tratto autostradale demaniale, contro due avvisi di accertamento per la TOSAP relativa all’anno 2012. Gli accertamenti, emessi da una società di riscossione per conto di due Comuni veneti, contestavano l’omesso versamento della tassa per l’occupazione dello spazio aereo soprastante alcune vie comunali, causata dalla presenza di un viadotto autostradale (il cosiddetto ‘Passante di Mestre’).
La società concessionaria si opponeva sostenendo diversi motivi, tra cui:
- La presenza di un precedente giudicato favorevole per annualità precedenti.
- Il difetto di legittimazione passiva, non essendo proprietaria dell’opera (di proprietà dello Stato) ma solo gestore.
- L’assenza del presupposto oggettivo della tassa, poiché il viadotto, avendo una finalità di pubblica viabilità, non sottrarrebbe il suolo comunale al suo uso pubblico.
- Il diritto all’esenzione prevista per lo Stato, in quanto società ‘in house’ a totale partecipazione pubblica, equiparabile a un’articolazione della Pubblica Amministrazione.
La Decisione della Corte di Cassazione e la TOSAP per viadotti
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società, confermando la legittimità degli avvisi di accertamento. I giudici hanno smontato una per una le argomentazioni della ricorrente, basandosi su principi consolidati e offrendo una lettura chiara della normativa.
Il Principio del ‘Chi Occupa Paga’
La Corte ha ribadito che, ai fini della TOSAP, il soggetto passivo è colui che realizza l’occupazione materiale dell’area pubblica, sottraendola all’uso generalizzato della collettività. Nel caso di un viadotto, l’occupante non è il proprietario dell’infrastruttura (lo Stato), ma il soggetto che la gestisce e ne trae utilità economica, ovvero la società concessionaria. La gestione dell’opera è la condotta che realizza il presupposto impositivo.
L’irrilevanza della Natura Pubblica della Società
Il punto cruciale della sentenza riguarda la qualifica di ‘società in house’. La Cassazione ha chiarito che l’esenzione dalla TOSAP, prevista dall’art. 49 del D.Lgs. 507/93, si applica esclusivamente alle occupazioni effettuate ‘direttamente’ dallo Stato e dagli altri enti pubblici elencati. Non può essere estesa per analogia a soggetti giuridicamente distinti, come una società per azioni, anche se il suo capitale è interamente pubblico.
Una società, per sua natura, opera secondo le regole del diritto privato e costituisce un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici. Il ‘controllo analogo’ esercitato dall’ente pubblico non ne annulla l’alterità soggettiva ai fini fiscali. Di conseguenza, la società concessionaria agisce come un qualsiasi altro operatore economico e non può beneficiare di un’esenzione che la legge non le riconosce espressamente.
Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte si fondano su una rigorosa interpretazione della legge tributaria. Primo, le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e non ammettono applicazioni analogiche. L’esenzione è per lo ‘Stato’, non per le società da esso partecipate. Secondo, il presupposto della TOSAP è l’occupazione in sé, un fatto oggettivo che limita l’uso pubblico del bene. La finalità pubblica dell’opera non è una causa di esclusione automatica dal tributo. Terzo, il giudicato formatosi su annualità d’imposta precedenti non si estende alle successive, in quanto l’interpretazione di una norma giuridica non può essere ‘congelata’ da una precedente decisione, ma deve essere riaffermata dal giudice in ogni nuovo processo. Infine, la Corte ha escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ritenendo che negare l’esenzione non viola le norme sulla concorrenza, ma, al contrario, le garantisce, evitando di creare un ingiustificato ‘aiuto di Stato’ a favore di un operatore economico pubblico rispetto ai suoi concorrenti privati.
Conclusioni
La sentenza n. 32408/2024 ha implicazioni pratiche significative per tutte le società concessionarie di opere pubbliche, specialmente quelle a partecipazione statale o locale. Viene definitivamente chiarito che la gestione di infrastrutture che occupano suolo pubblico (come nel caso della TOSAP per viadotti, cavi, condutture) è un’attività soggetta a tassazione locale, indipendentemente dalla forma giuridica o dalla compagine societaria del gestore. La decisione rafforza l’autonomia impositiva dei Comuni e riafferma un principio di parità di trattamento fiscale tra operatori pubblici e privati che svolgono attività d’impresa.
Una società a totale partecipazione pubblica che gestisce un’autostrada deve pagare la TOSAP per l’occupazione di suolo comunale da parte di un viadotto?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, il soggetto passivo della TOSAP è chi realizza l’occupazione effettiva, ovvero la società che gestisce l’infrastruttura. L’esenzione prevista per lo Stato non si estende alle società di capitali, anche se ‘in house’ e a totale partecipazione pubblica, poiché esse costituiscono un soggetto giuridico distinto.
Un precedente giudicato che escludeva il pagamento della TOSAP per anni passati è vincolante per gli anni futuri?
No. La Corte ha stabilito che un giudicato relativo a periodi d’imposta precedenti non ha efficacia vincolante per le annualità successive. L’interpretazione di una norma giuridica è una questione di diritto che non passa in giudicato e può essere riesaminata dal giudice in ogni nuovo processo.
La destinazione di un’opera (come un viadotto) a un fine di pubblica utilità è sufficiente per escludere l’applicazione della TOSAP?
No. La destinazione a un fine pubblico non è di per sé una causa di esclusione dalla tassa. Il presupposto impositivo è l’occupazione di un’area pubblica con la conseguente sottrazione all’uso generale, a prescindere dalla finalità dell’opera, salvo che la legge non preveda una specifica causa di esenzione.