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Sottofatturazione doganale: la responsabilità dell’importatore

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3060/2023, ha chiarito la responsabilità dell’importatore in caso di sottofatturazione doganale. Nel caso esaminato, un’azienda importatrice di prodotti ittici è stata sanzionata per aver dichiarato un valore inferiore della merce importata, a causa di una doppia fatturazione da parte del fornitore estero. La Corte ha rigettato il ricorso dell’azienda, stabilendo che l’importatore, in qualità di dichiarante in dogana, è sempre responsabile della correttezza dei dati, anche se ignaro della frode. La buona fede non è sufficiente a escludere la responsabilità, se non si dimostra di aver agito con la massima diligenza. Inoltre, la Corte ha confermato che l’atto di accertamento è valido anche senza allegare la fattura a maggior valore, se la contestazione è descritta in modo chiaro e permette al contribuente di difendersi.

Riferimento:
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3060 Anno 2023
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Pubblicato il 17 febbraio 2026 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Sottofatturazione doganale: quando risponde l’importatore?

L’importazione di merci dall’estero è un’operazione complessa, che richiede la massima attenzione alla documentazione. Un errore, anche se commesso da terzi, può costare caro. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito il principio della responsabilità dell’importatore in caso di sottofatturazione doganale, anche quando agisce in buona fede. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono gli obblighi e i rischi per le aziende che operano nel commercio internazionale.

I Fatti del Caso: Un’Importazione di Calamari dalla Cina

Una società italiana specializzata nel commercio all’ingrosso di prodotti ittici importava calamari surgelati dalla Cina. Durante un controllo a posteriori, l’Agenzia delle Dogane scopriva una grave irregolarità: la fattura presentata dall’importatore per la dichiarazione doganale riportava un valore della merce significativamente inferiore rispetto a un’altra fattura, con lo stesso numero, che l’esportatore cinese aveva utilizzato per ottenere il certificato di origine.

Questa discrepanza configurava un caso di sottofatturazione doganale, finalizzata a pagare dazi inferiori. Di conseguenza, l’Agenzia notificava all’azienda un avviso di rettifica per recuperare i maggiori dazi non versati, oltre a un atto di contestazione per le relative sanzioni.

La Difesa della Società e il Principio di Sottofatturazione Doganale

L’azienda importatrice ha impugnato gli atti, sostenendo principalmente due tesi difensive:

  1. Vizio di motivazione: L’avviso di accertamento era illegittimo perché l’Agenzia non aveva allegato la seconda fattura, quella a valore maggiorato, impedendo così un’adeguata difesa.
  2. Estraneità e buona fede: La società era completamente all’oscuro della doppia fatturazione, una pratica posta in essere a sua insaputa dal fornitore cinese. L’importatore sosteneva di aver sempre agito con correttezza e diligenza.

Sia la Commissione Tributaria Provinciale che quella Regionale avevano respinto le ragioni dell’azienda, confermando la legittimità dell’operato dell’Agenzia delle Dogane. La questione è quindi approdata in Corte di Cassazione.

L’Analisi della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando tutte le argomentazioni della società importatrice e fornendo chiarimenti cruciali sulla responsabilità in materia doganale.

La Validità dell’Atto di Accertamento

Sul primo punto, i giudici hanno stabilito che l’obbligo di allegare un documento richiamato nell’atto di accertamento non è assoluto. Se l’atto stesso, come in questo caso, descrive in modo ‘chiaro e univoco’ la contestazione, permettendo al contribuente di comprendere pienamente le ragioni della pretesa fiscale e di esercitare il proprio diritto di difesa, allora la mancata allegazione non ne causa la nullità. La Corte ha sottolineato che la società era talmente a conoscenza del problema da aver prodotto memorie difensive proprio su quella fattura.

La Responsabilità dell’Importatore e la Sottofatturazione Doganale

Sul secondo e cruciale motivo, la Corte ha ribadito un principio fondamentale del diritto doganale: l’importatore, in qualità di ‘dichiarante’ in dogana, è il responsabile principale della correttezza dei dati dichiarati. La sua responsabilità non viene meno neanche se la merce è accompagnata da certificati inesatti o falsificati a sua insaputa.

La ‘buona fede’ non è sufficiente a esonerare l’importatore dalle sue responsabilità. Per essere esente da colpa, l’azienda deve dimostrare di aver agito con la massima diligenza durante tutte le fasi dell’operazione, compresa la scelta del partner commerciale estero (culpa in eligendo). Tentare di riversare la colpa sull’esportatore non è una difesa valida, poiché è onere dell’importatore verificare l’affidabilità dei propri fornitori e la correttezza della documentazione.

Le Motivazioni della Decisione

Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri. In primo luogo, la normativa doganale (in particolare l’art. 201 del Codice Doganale Comunitario) individua nel dichiarante il soggetto obbligato a pagare i dazi. Questa responsabilità è di natura quasi oggettiva, mirata a garantire la riscossione delle risorse proprie dell’Unione Europea. Ammettere facilmente l’esimente della buona fede creerebbe una falla nel sistema, incentivando comportamenti poco diligenti.

In secondo luogo, dal punto di vista processuale, la Corte ha evidenziato come le censure della ricorrente mirassero a ottenere un riesame dei fatti e una nuova valutazione delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità. Il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Inoltre, vigendo il principio della ‘doppia conforme’ (dato che le sentenze di primo e secondo grado erano concordi), il ricorso per vizio di motivazione era inammissibile, non avendo la ricorrente dimostrato la diversità delle rationes decidendi tra le due sentenze.

Conclusioni: Implicazioni Pratiche per le Aziende Importatrici

Questa ordinanza è un monito per tutte le aziende che operano con l’estero. La scelta dei partner commerciali non può essere superficiale. È fondamentale implementare procedure di controllo e verifica (due diligence) sui fornitori e sulla documentazione che accompagna la merce. Affidarsi passivamente ai documenti forniti dall’esportatore espone a rischi fiscali e sanzionatori molto elevati. La responsabilità della dichiarazione doganale ricade, in ultima analisi, sempre sull’importatore, che deve essere in grado di dimostrare di aver adottato ogni possibile cautela per assicurare la correttezza e la veridicità dei dati comunicati all’autorità doganale.

Un’azienda importatrice è responsabile per la sottofatturazione doganale commessa dal fornitore estero a sua insaputa?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, l’importatore è il ‘dichiarante’ in dogana e, come tale, è responsabile della veridicità delle informazioni fornite. La buona fede o l’ignoranza della falsificazione non sono sufficienti per escludere la responsabilità, a meno che non si provi di aver agito con la massima diligenza in ogni fase dell’operazione commerciale.

L’avviso di accertamento per maggiori dazi è nullo se non viene allegata la prova della sottofatturazione (es. la fattura a valore più alto)?
No, non necessariamente. L’atto non è nullo se la motivazione è comunque chiara, univoca e sufficientemente dettagliata da permettere al contribuente di comprendere appieno la contestazione e di esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa, come avvenuto nel caso di specie.

Cosa deve dimostrare un importatore per evitare sanzioni in caso di documenti falsi presentati dal fornitore?
L’importatore deve provare di aver agito con diligenza eccezionale per tutta la durata delle operazioni doganali. Questo include dimostrare di non avere colpa nella scelta del fornitore (culpa in eligendo), di aver messo in atto controlli sulla documentazione e, in generale, di aver adottato tutte le cautele possibili per prevenire irregolarità. La semplice affermazione di buona fede non è sufficiente.

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La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, e Benevento.

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