Esenzione ICI per scuole religiose: la retta fa la differenza
La questione dell’Esenzione ICI enti non commerciali è da sempre un tema delicato, specialmente quando coinvolge istituti religiosi che svolgono attività di rilevanza sociale come l’istruzione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un criterio fondamentale per distinguere un’attività meritevole di esenzione da una considerata economica: la natura del corrispettivo richiesto agli utenti. Il caso specifico riguardava un istituto religioso che gestiva una scuola e che aveva ricevuto avvisi di accertamento dal Comune per il mancato pagamento dell’ICI relativa agli anni 2010 e 2011.
L’istituto sosteneva di aver diritto all’esenzione, in quanto ente non commerciale che svolgeva un’attività didattica. Il Comune, al contrario, riteneva che l’imposta fosse dovuta. La ragione della disputa risiedeva nel fatto che la scuola richiedeva alle famiglie il pagamento di una retta mensile per la frequenza degli studenti.
Il fatto: un istituto religioso contro il Comune
La vicenda ha origine quando un istituto di suore, proprietario di un immobile adibito a scuola, impugna gli avvisi di accertamento ICI emessi dal Comune. L’ente religioso affermava che la propria attività didattica dovesse essere considerata ‘non commerciale’ e, di conseguenza, beneficiare dell’esenzione fiscale prevista dalla legge. A sostegno della propria tesi, l’istituto evidenziava come la retta richiesta fosse molto modesta e non sufficiente a coprire tutte le spese di gestione, tanto che spesso l’attività si svolgeva in perdita.
Il Comune, invece, basava la sua pretesa fiscale su un presupposto diverso. L’amministrazione locale sosteneva che la semplice richiesta di un corrispettivo specifico, una ‘retta’ appunto, per la fruizione del servizio scolastico fosse sufficiente a qualificare l’attività come economica, indipendentemente dall’entità dell’importo o dal risultato finale di bilancio.
Il criterio per l’Esenzione ICI enti non commerciali
La Corte di Cassazione ha risolto la controversia applicando un principio consolidato, allineato anche al diritto dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato. Per ottenere l’Esenzione ICI enti non commerciali, non basta che l’ente sia formalmente ‘non profit’ o che persegua finalità sociali o religiose. È necessario che l’attività specifica svolta nell’immobile abbia anch’essa natura non commerciale.
Il criterio per stabilire questa natura è oggettivo: l’attività deve essere svolta a titolo completamente gratuito oppure dietro il versamento di un corrispettivo meramente simbolico. Un corrispettivo è ‘simbolico’ quando copre solo una frazione minima dei costi del servizio e non ha alcuna correlazione con il suo valore effettivo. Una retta scolastica, anche se bassa, è considerata un vero e proprio corrispettivo, perché inserisce il servizio in una logica di mercato.
Le motivazioni: perché la retta esclude l’esenzione
I giudici hanno spiegato che la nozione di attività economica, anche ai fini fiscali, prescinde dallo scopo di lucro. Un’attività è economica quando offre beni o servizi su un mercato. La richiesta di una retta, per quanto modesta, configura proprio questa situazione. L’istituto, offrendo un servizio educativo in cambio di un pagamento, si pone in concorrenza con altri soggetti, pubblici o privati, che operano nello stesso settore.
La Corte ha chiarito che il fatto che l’ente non persegua il profitto o che addirittura operi in perdita è irrilevante. La destinazione degli eventuali utili a fini sociali o il pareggio di bilancio sono elementi che riguardano la gestione interna dell’ente, ma non modificano la natura economica dell’attività offerta al pubblico. L’unica interpretazione compatibile con le norme europee sugli aiuti di Stato è quella che nega l’Esenzione ICI enti non commerciali quando il servizio è a pagamento, a meno che il prezzo non sia puramente simbolico.
Le conclusioni: l’istituto deve pagare l’ICI
In conclusione, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’istituto religioso. La sentenza ha confermato che l’attività didattica svolta dietro pagamento di una retta non simbolica ha natura commerciale. Di conseguenza, l’immobile utilizzato per la scuola non poteva beneficiare dell’esenzione ICI. L’istituto è stato quindi condannato a pagare l’imposta richiesta dal Comune, oltre alle spese legali. Questa decisione consolida un orientamento rigoroso, che lega strettamente il beneficio fiscale alla gratuità o quasi gratuità del servizio offerto dagli enti non profit.
Un ente no-profit che gestisce una scuola deve pagare l’ICI/IMU?
Sì, se per il servizio chiede una retta che non sia puramente simbolica. L’attività viene considerata economica e quindi non beneficia dell’esenzione fiscale.
Cosa si intende per ‘corrispettivo simbolico’ per avere l’esenzione?
Si intende un importo talmente basso da coprire solo una minima parte del costo del servizio, senza alcuna relazione con il suo valore di mercato. Non deve essere un prezzo, anche se scontato.
Se la scuola di un ente religioso è in perdita, ha diritto all’esenzione ICI?
No, il fatto di essere in perdita è irrilevante. Ciò che conta è la natura dell’attività: se viene offerta sul mercato in cambio di un corrispettivo non simbolico, è considerata economica e quindi tassabile.