Plusvalenza nella cessione d’azienda: il valore concordato dall’acquirente non vincola il venditore
La determinazione della plusvalenza in sede di cessione d’azienda rappresenta spesso un terreno di scontro tra contribuenti e Amministrazione finanziaria. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha messo un punto fermo su una pratica diffusa: l’utilizzo automatico dei valori concordati dall’acquirente per tassare il venditore.
Il caso: la contestazione del valore di vendita
La vicenda trae origine dalla cessione di un ramo d’azienda in cui la società venditrice aveva dichiarato un corrispettivo di 27.000 euro. Successivamente, la società acquirente stipulava un accertamento con adesione con l’Agenzia delle Entrate ai fini dell’imposta di registro, accettando un valore del bene pari a 75.000 euro. Sulla base di questo accordo, il fisco notificava alla società venditrice un avviso di accertamento per una maggiore plusvalenza ai fini IRES, presumendo che il prezzo reale fosse quello concordato dalla controparte.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando le sentenze di merito favorevoli alla società. Il principio cardine espresso riguarda la natura dell’accertamento con adesione: trattandosi di un atto a base volontaria e negoziale, esso produce effetti esclusivamente nei confronti del soggetto che lo sottoscrive. Non è quindi possibile estendere automaticamente le conseguenze di tale accordo a terzi, come il venditore, che sono rimasti estranei alla trattativa con l’ufficio.
Differenza tra valore e corrispettivo
Un altro punto fondamentale toccato dalla Corte riguarda la distinzione tra la base imponibile dell’imposta di registro e quella delle imposte sui redditi. Mentre la prima si basa sul valore venale del bene, la tassazione della plusvalenza ai fini IRES o IRPEF deve fondarsi sul corrispettivo effettivamente percepito. L’art. 5 del d.lgs. 147/2015 impedisce esplicitamente al fisco di accertare una plusvalenza basandosi solo sul valore definito per altre imposte.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura contrattuale dell’adesione. Poiché l’accordo tra acquirente e fisco è caratterizzato dalla volontarietà, esso non può acquisire valore, nemmeno indiretto o presuntivo, nei confronti di chi ha impugnato l’atto impositivo. La Corte ha ribadito che l’estensione degli effetti di un accertamento con adesione ad altri coobbligati può avvenire solo in bonam partem, ovvero se favorisce il contribuente, e mai per aggravarne la posizione fiscale senza prove ulteriori e specifiche sul corrispettivo incassato.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza riafferma che l’onere della prova grava sull’Amministrazione finanziaria. Il fisco non può limitarsi a richiamare valori concordati con terzi, ma deve dimostrare, attraverso elementi concreti e concordanti, che il venditore ha effettivamente percepito un prezzo superiore a quello dichiarato. Per le imprese e i professionisti, questa sentenza rappresenta una tutela essenziale contro gli accertamenti induttivi basati su automatismi che ignorano la realtà negoziale delle parti.
L’accordo tra acquirente e fisco vincola il venditore?
No, l’accertamento con adesione ha natura volontaria e produce effetti solo verso chi lo firma, risultando inopponibile a terzi estranei.
Si può tassare una plusvalenza basandosi solo sull’imposta di registro?
No, la legge esclude che il fisco possa determinare induttivamente la plusvalenza solo sulla base del valore definito per l’imposta di registro.
Cosa deve provare il fisco per contestare il prezzo di vendita?
L’Amministrazione finanziaria deve fornire prove concrete, anche presuntive, che dimostrino l’incasso di un corrispettivo superiore a quello dichiarato.