IMU impianti: tassabile anche se non incorporato nell’edificio
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30471/2024, ha fornito un’importante precisazione sulla tassazione ai fini IMU impianti industriali. La questione centrale riguarda la possibilità di considerare un macchinario, come un impianto di smistamento, quale parte integrante di un’unità immobiliare tassabile, anche se non è fisicamente “murato” o incorporato nella struttura dell’edificio. La Corte ha stabilito che, per le annualità antecedenti la riforma del 2016, il criterio determinante è la connessione funzionale e la stabilità nel tempo del bene rispetto al ciclo produttivo dell’opificio.
I fatti di causa
Una società operante nel settore della logistica ha ricevuto degli avvisi di accertamento dal Comune per il pagamento dell’IMU relativa agli anni 2013, 2014 e 2015. L’imposta era stata calcolata includendo nella base imponibile un grande impianto per lo smistamento dei colli, posseduto dall’azienda. La società ha impugnato gli avvisi, sostenendo che l’impianto fosse un bene mobile, semplicemente appoggiato al suolo e non parte integrante dell’immobile, e che quindi non dovesse concorrere alla determinazione della rendita catastale.
Sia in primo che in secondo grado, i giudici tributari hanno dato torto alla società, ritenendo l’impianto soggetto a tassazione in quanto, seppur prefabbricato, era stabile nel tempo e dotato di autonomia funzionale e reddituale. La società ha quindi proposto ricorso in Cassazione.
La questione degli IMU impianti prima della Legge di Stabilità 2016
Il cuore della controversia risiede nell’interpretazione della normativa applicabile prima delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015). Tale riforma ha esplicitamente escluso dal calcolo della rendita catastale i macchinari, i congegni e le attrezzature funzionali a uno specifico processo produttivo. Tuttavia, per gli anni d’imposta oggetto della causa (2013-2015), vigeva un diverso orientamento.
La ricorrente sosteneva che, in assenza di una “incorporazione” fisica nell’edificio, l’impianto non poteva essere considerato parte dell’unità immobiliare. La sua natura mobile e la sua funzione legata all’attività d’impresa, e non all’immobile in sé, avrebbero dovuto escluderlo dal calcolo dell’IMU.
La decisione della Corte e la rilevanza degli IMU impianti
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando la legittimità degli avvisi di accertamento. Gli Ermellini hanno chiarito che, nel regime previgente alla riforma del 2016, il criterio per determinare la rendita catastale si basava sulla connessione strutturale e funzionale della componente mobile con la destinazione produttiva del bene immobile.
In altre parole, non è necessaria l’incorporazione fisica o l’inamovibilità assoluta del macchinario. Ciò che conta è che l’impianto, per quanto amovibile, sia connesso in maniera stabile e funzionale con l’unità immobiliare al punto da caratterizzarne in modo essenziale la destinazione produttiva.
Le motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su un consolidato orientamento giurisprudenziale, supportato anche da pronunce della Corte Costituzionale. Il principio cardine è che sono da considerare elementi influenti per la quantificazione della rendita catastale “tutte quelle componenti […] che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare, ad una unità immobiliare, una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo”.
L’impianto di smistamento colli, pur essendo semplicemente appoggiato al suolo, era stato giudicato dalla corte di merito come stabile nel tempo e dotato di autonomia funzionale, elementi sufficienti per qualificarlo come parte integrante dell’opificio industriale. La Corte ha ritenuto che la “fissità” richiesta dalla legge non equivale a inamovibilità, ma a una stabilità funzionale al processo produttivo che si svolge nell’immobile. Di conseguenza, l’impianto, essendo essenziale per il ciclo di produzione dell’opificio, ne aumenta il valore catastale e rientra a pieno titolo nella base imponibile dell’IMU per le annualità in questione. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile la censura relativa alla proprietà del bene in capo a terzi, in quanto sollevata tardivamente in appello.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale per la tassazione degli immobili a destinazione speciale (categorie catastali D ed E) nel periodo antecedente al 1° gennaio 2016. Le imprese devono essere consapevoli che, per quegli anni, la base imponibile IMU poteva legittimamente includere il valore di macchinari e impianti essenziali all’attività produttiva, anche se non materialmente fusi con la struttura muraria. La stabilità e la connessione funzionale con il ciclo produttivo sono i veri elementi discriminanti, un principio che solo la successiva riforma legislativa ha modificato, escludendo esplicitamente tali componenti dal calcolo della rendita.
Un impianto industriale solo appoggiato al suolo è soggetto a IMU?
Sì, secondo la normativa applicabile prima del 1° gennaio 2016, un impianto di questo tipo è soggetto a IMU se risulta stabile nel tempo e dotato di autonomia funzionale e reddituale, essendo connesso strutturalmente e funzionalmente al ciclo produttivo che si svolge nell’immobile, anche senza essere fisicamente incorporato.
Perché la Corte ha ritenuto l’impianto tassabile nonostante la sua potenziale amovibilità?
Perché, per gli anni d’imposta in questione (2013-2015), il requisito della “fissità” non era inteso come inamovibilità assoluta, ma come stabilità e connessione funzionale all’attività produttiva dell’immobile. L’impianto era considerato una componente essenziale dell’opificio, contribuendo a definirne la specifica destinazione e capacità reddituale.
La proprietà dell’impianto da parte di un terzo (ad esempio, in leasing) ha importanza ai fini IMU?
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione non si è pronunciata nel merito di questa questione, poiché ha ritenuto che l’eccezione fosse stata sollevata per la prima volta in appello e non fosse stata provata, dichiarandola quindi inammissibile per motivi procedurali.