Imposta Unica Scommesse: il Bookmaker Estero Paga Anche se il CTD è Esente
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha gettato nuova luce sulla complessa questione della responsabilità per l’imposta unica scommesse, in particolare per le annualità antecedenti al 2011. La decisione chiarisce che l’illegittimità costituzionale della norma che imponeva il tributo ai Centri Trasmissione Dati (CTD) non libera automaticamente il bookmaker estero, che rimane il soggetto passivo principale dell’obbligazione fiscale. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia Fiscale nei confronti di una nota società di scommesse con sede a Malta. L’Agenzia riteneva la società coobbligata in solido con il titolare di un Centro Trasmissione Dati (CTD) italiano per il pagamento dell’imposta unica sulle scommesse relative all’anno 2010.
La Commissione Tributaria Regionale (CTR) aveva accolto l’appello della società estera. I giudici di secondo grado avevano fondato la loro decisione sulla sentenza n. 27/2018 della Corte Costituzionale, la quale aveva dichiarato l’illegittimità delle norme che estendevano l’obbligo di pagamento dell’imposta ai CTD per gli anni precedenti al 2011. Secondo la CTR, venendo meno l’obbligazione principale del CTD, non poteva sussistere nemmeno l’obbligazione solidale del bookmaker.
L’Agenzia Fiscale ha quindi proposto ricorso per cassazione contro tale decisione, sostenendo una violazione e falsa applicazione delle norme tributarie.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Responsabilità per l’Imposta Unica Scommesse
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia Fiscale, cassando la sentenza della CTR e rinviando la causa a un’altra sezione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado. Il ragionamento dei giudici di legittimità si discosta nettamente da quello dei giudici di merito, offrendo una lettura chiara e sistematica della normativa.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella distinzione tra la posizione del CTD e quella del bookmaker. La Corte Costituzionale, con la sentenza del 2018, ha escluso che i CTD potessero essere considerati soggetti passivi dell’imposta per gli anni antecedenti al 2011, poiché in quel periodo non era garantita la possibilità per loro di rivalersi sul bookmaker. Tuttavia, la Cassazione sottolinea un punto cruciale: questa pronuncia di incostituzionalità riguarda esclusivamente i gestori dei CTD, ma non ha mai messo in discussione l’assoggettamento a imposta dei bookmakers, i quali sono i veri gestori dell’attività di scommesse e quindi i soggetti passivi principali del tributo.
La Corte ribadisce che, secondo la normativa interpretata anche alla luce del diritto unionale, l’imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento. L’obiettivo è garantire una parità di trattamento e prevenire l’elusione fiscale. Esentare il bookmaker estero solo perché il suo intermediario (il CTD) è stato liberato dall’obbligo per un vizio specifico della norma creerebbe una discriminazione al contrario, favorendo gli operatori al di fuori del sistema concessorio.
I giudici di legittimità chiariscono che il rapporto tra bookmaker e CTD, ai fini fiscali, non è di dipendenza, ma si configura come una solidarietà paritetica tra due soggetti con obbligazioni autonome, sebbene collegate. Pertanto, il venir meno dell’obbligazione di uno dei due (il CTD) non estingue automaticamente l’obbligazione dell’altro (il bookmaker). Quest’ultimo rimane pienamente responsabile per il pagamento dell’imposta generata dalla sua attività sul territorio nazionale.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un punto fermo nella giurisprudenza sull’imposta unica scommesse. Stabilisce in modo inequivocabile che la responsabilità del bookmaker estero è autonoma e non dipende da quella del CTD. Anche per il periodo antecedente al 2011, i soggetti che organizzano e gestiscono le scommesse, pur operando dall’estero tramite intermediari, sono tenuti a versare l’imposta allo Stato italiano. La decisione riafferma il principio di lealtà fiscale e la necessità di contrastare i fenomeni evasivi nel settore del gioco, garantendo che chiunque raccolga scommesse sul territorio nazionale contribuisca secondo le leggi vigenti.
Per l’imposta unica scommesse relativa agli anni precedenti al 2011, chi è il soggetto obbligato al pagamento?
Secondo la Corte di Cassazione, anche per le annualità anteriori al 2011, i soggetti passivi dell’imposta sono i bookmakers, sia quelli con concessione sia quelli senza, che gestiscono l’attività di raccolta scommesse in Italia.
La dichiarazione di incostituzionalità della norma che tassava i CTD per gli anni prima del 2011 libera anche il bookmaker estero?
No. La Corte ha chiarito che la pronuncia della Corte Costituzionale riguarda solo la posizione dei CTD. L’obbligazione tributaria del bookmaker è autonoma e principale, pertanto sussiste indipendentemente da quella del suo intermediario.
Che tipo di rapporto di responsabilità esiste tra bookmaker e CTD ai fini fiscali?
La Corte di Cassazione afferma che tra bookmaker e CTD esiste un nesso di solidarietà paritetica, non dipendente. Ciò significa che entrambi sono legati da obbligazioni autonome. Di conseguenza, l’estinzione dell’obbligazione di uno dei due non comporta automaticamente l’estinzione dell’obbligazione dell’altro.