La Corte di Cassazione ha stabilito che l'aliquota agevolata del 12,5% sulla previdenza integrativa erogata in forma capitale si applica esclusivamente se esiste un effettivo rendimento derivante da investimenti sui mercati finanziari. Nel caso analizzato, un dirigente in quiescenza aveva richiesto il rimborso delle maggiori ritenute subite, sostenendo che la somma percepita fosse equiparabile a un rendimento finanziario. Tuttavia, la Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, rilevando che il fondo interno dell'azienda non effettuava investimenti diretti sul mercato e che le prestazioni erano predeterminate in base a parametri retributivi, escludendo così la natura di rendimento finanziario agevolabile.
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