Una professionista, socia di una grande società di revisione, ha chiesto il rimborso dell'IRAP versata, sostenendo di non possedere una propria autonoma organizzazione, ma di utilizzare quella della società. Dopo due sentenze sfavorevoli, la Corte di Cassazione ha accolto il suo ricorso. La Suprema Corte ha stabilito che l'utilizzo di una struttura organizzativa appartenente a terzi, come la società di cui si è soci, non costituisce il presupposto dell'autonoma organizzazione necessario per l'assoggettamento all'imposta. Di conseguenza, l'IRAP non era dovuta e la contribuente ha ottenuto il rimborso.
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