Un contribuente ha impugnato il diniego del Patrocinio a spese dello Stato emesso dalla Commissione tributaria, la quale aveva rigettato l'istanza per la mancata allegazione di documentazione reddituale probante, ritenendo insufficiente la semplice autocertificazione. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha confermato il rigetto. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rilevato un difetto di giurisdizione a monte. Secondo gli Ermellini, l'impugnazione del provvedimento di diniego o revoca del beneficio in materia tributaria non spetta al giudice tributario, ma deve essere proposta davanti al giudice ordinario tramite il rito dell'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002. La sentenza ha quindi cassato la decisione impugnata, rimettendo le parti davanti al tribunale civile competente.
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