Dei contribuenti hanno impugnato avvisi di accertamento IMU relativi a un terreno destinato a verde pubblico ma con una potenzialità edificatoria derivante da un programma di compensazione urbanistica. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10964/2024, ha accolto il ricorso, stabilendo che un'area soggetta a un vincolo di inedificabilità assoluta non è da considerare un terreno edificabile IMU se inserita in un programma di tipo compensativo. In tali casi, il diritto edificatorio non è una qualità intrinseca del terreno, ma un diritto separato e trasferibile. La tassabilità come area edificabile scatta solo al completamento del procedimento compensatorio, quando i diritti edificatori vengono effettivamente assegnati a un'altra area.
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