Una società operante nel settore alberghiero ha impugnato un avviso di accertamento relativo alla TIA (Tariffa Igiene Ambientale) per l'anno 2006. Dopo aver ricevuto esiti sfavorevoli nei primi due gradi di giudizio, la contribuente ha proposto ricorso in Cassazione. Tuttavia, durante la pendenza del giudizio di legittimità, le parti hanno raggiunto un accordo bonario. Di conseguenza, la società ha presentato formale rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, disponendo la compensazione delle spese e specificando l'inapplicabilità del raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia.
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