Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15399 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15399 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 20/05/2026
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ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26494/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall ‘ Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 268/2021 depositata il 29/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio, non partecipata, del 30/04/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.In data 4 ottobre 2012, la spa RAGIONE_SOCIALE presentava la pratica Docfa per nuova costruzione di unità immobiliare costituita come cabina
elettrica proponendo l’attribuzione della categoria E/3 e rendita catastale euro 1.022, trattandosi di unità immobiliare a destinata speciale per esigenza di pubblica utilità ai sensi dell’art. 2 comma 40 legge 24 novembre 2006, n. 286 ovvero cabina elettrica a servizio dell’ autostrada INDIRIZZO. L’ufficio rettificava il classamento proposto attribuendo il classamento in categoria D/1) con un avviso di accertamento che veniva impugnato dalla società ricorrente.
1.1. La Commissione tributaria provinciale di Imperia respingeva l’eccezione relativa al difetto di motivazione dell’atto impugnato, ma accoglieva nel merito il ricorso della società, qualificando l’unità immobiliare priva di autonomia funzionale e reddituale.
1.2. Sull’appello dell’amministrazione finanziaria, la Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 268 del 2021, non si pronunciava sulla questione relativa al difetto di motivazione dell’atto impugnato rigettata dai primi giudici e riproposta dalla società resistente, ma, decidendo nel merito, affermava che il bene oggetto dell’avviso non presentava né autonomia funzionale, essendo strettamente correlato alla presenza di un bene di pubblica utilità, né autonomia reddituale perché privo di funzione economica.
1.3.Per la cassazione della summenzionata sentenza ricorre l’amministrazione sulla base di tre motivi.
Replica con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE, che ha depositato memorie difensive in prossimità dell’udienza.
MOTIVI DI DIRITTO
In via preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, dedotta dalla società, sul rilievo che l’RAGIONE_SOCIALE non offrirebbe alcun elemento idoneo a smentire l’elaborazione giurisprudenziale in materia. limitandosi a ribadire , in
quanto, al contrario, il ricorso attinge specificamente le statuizioni della sentenza d’appello.
Con il primo motivo di ricorso – proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – si denuncia la violazione dell’art. 5 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, nonché degli artt. 40 d.P.R. primo dicembre del 1949, n. 1149 e 2, comma 1, d.m. 20/08/1998; per avere i giudici regionali incluso nella categoria E) la cabina elettrica, violando i principi di diritto stabiliti nel nostro ordinamento. Difatti l’art. 10 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652 prevede che la rendita catastale RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari costituite da opifici costruiti per esigenze speciali di un’attività industriale è determinata con stima diretta per ogni singola unità. Dalle disposizioni rubricate ne deriverebbe, ad avviso dell’amministrazione, un principio di tassatività RAGIONE_SOCIALE ipotesi di qualificazione degli immobili nel gruppo E) e del conseguente limite all’estensione analogica di tale categoria catastale, in quanto tale principio trova conferma anche nell’intervento del legislatore con il d.l. 3 ottobre 2006, n. 262 finalizzato a razionalizzare il sistema di inventariazione e accertamento RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari appartenenti al gruppo.
Si osserva che il quadro normativo descritto delineerebbe un’elencazione tassativa degli immobili classificabili in categoria E) che non consente un’estensione analogica ad immobili diversi, nemmeno agli immobili di rilevanza pubblica.
3.La seconda doglianza -proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – deduce la violazione degli artt. 2, 5 e 10 del r.d.l. n. 652 del 1939, nonché degli artt. 6, 8 e 40 del d.P.R. n. 1142 del 1949 e 2, comma 40 d.l. n. 262 del 2006. Si afferma che la sentenza impugnata è errata laddove si ritiene che il bene oggetto di controversia non abbia né autonomia funzionale né autonomia reddituale. Si sostiene che la strumentalità del bene ai servizi autostradali è un elemento del tutto irrilevante ai fini della corretta individuazione della categoria catastale in
quanto la normativa rubricata non richiama in alcun modo la strumentalità del bene o del soggetto ospitato ma individua l’autonomia reddituale del cespite come idonea ad escluderne l’attribuzione RAGIONE_SOCIALE categorie catastali E): dunque i giudici d’appello hanno erroneamente interpretato il concetto di funzionalità riferendolo alla destinazione contingente.
Le prime due censure, concernendo la medesima questione di diritto, possono essere congiuntamente divisate. Esse sono destituite di fondamento.
3.1.E’ noto che, in tema di classamento, ai sensi dell’articolo 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 286 del 2006, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto degli articoli 5 del r.d.l. n. 652 del 1939 e 40 del d.P.R. n. 1142 del 1949, siano immobili per sè stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell’ente titolare (Cass., Sez. 5, n. 20026 del 7 ottobre 2015). Orbene, anche di recente questa Sezione ha ribadito che la cabina di trasformazione, per la somministrazione dell’energia elettrica occorrente all’illuminazione e al funzionamento degli apparati dell’infrastruttura costituisce “unità immobiliare a destinazione particolare” compresa nel gruppo E RAGIONE_SOCIALE categorie catastali e non presenta autonomia funzionale e reddituale rispetto all’immobile principale (Cass. n. 3800/2025; Cass. Sentenza n. 6705 del 10/03/2020; conf. Cass. n. 23342/2022).
3.2. Del resto, l’RAGIONE_SOCIALE non ha neppure dedotto che l’attività svolta per il tramite della cabina venga esercitata secondo parametri imprenditoriali. Del resto, l’autonomia funzionale e reddituale della cabina elettrica è stata dedotta in termini ipotetici dall’RAGIONE_SOCIALE, laddove la stessa dovrebbe essere
specificamente accertata con riferimento alla destinazione d’uso di unità immobiliari rispetto alle quali sussiste detta autonomia funzionale e reddituale (la cabina a servizio di un impianto di lavorazione industriale, o di una attività commerciale) (v. Cass. 29 luglio 2025, n. 21768).
3.3.Senza tralasciare che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, laddove, come nel motivo in disamina, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità, e che, nel caso di specie, si è in presenza di una cd. doppia conforme, né la ricorrente ha dedotto che le decisioni di merito si fondassero su differenti ragioni inerenti ai fatti.
4.Il terzo strumento di ricorso denuncia l’omesso esame di un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., avendo i giudici regionali valutato solo alcune disposizioni della Circolare n. 4 del 2006 adattandola alla propria motivazione. In realtà, si afferma che la circolare evidenzia come la finalizzazione ad attività industriale contenuta nella normativa catastale abbia influenzato l’adozione di prassi tese ad individuare nell’esistenza o meno di un fine di lucro spesso correlato alla natura del soggetto il criterio discriminante anche per il classamento nelle categorie del gruppo D) ovvero in quello del gruppo E).
4.1. Il motivo si rivela inammissibile, in quanto il ricorrente, poi, evoca esplicitamente il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., in un’ipotesi chiaramente preclusa, atteso che quest’ultima disposizione non può essere denunciata con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che confermi la decisione di primo
grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in base al quale il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme; v. Cass. n. 23021 del 2014).
4.2.Occorre, infatti, ricordare che, per questa Corte, ricorre l’ipotesi di c.d. “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. VI, 9.3.2022, n. 7724). In questo caso, le decisioni presentano le medesime argomentazioni.
4.3.D’altra parte, per risultare rilevante, l’omesso esame di un fatto decisivo sotto l’intitolazione di cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c. deve consistere in un difetto di attività del giudice di merito che si verifica soltanto se vi sia traccia evidente (Cass. 22 marzo 2007, n. 7065; Cass. 8 giugno 2007, n. 13426; Cass. 9 agosto 2007, n. 17477; Cass. 8 giugno 2009, n. 13157; Cass. n.2961/2025) che egli abbia trascurato non già la deduzione o l’argomentazione che la parte ritiene rilevante per la sua tesi, bensì una circostanza obiettiva acquisita alla causa mediante prova scritta od orale, idonea di per sé, qualora fosse stata presa in considerazione, a condurre con giudizio di certezza e non di mera probabilità ad una decisione diversa da quella adottata (Cass. 3 febbraio 2000, n. 1203; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19679). Sostituito al ‘punto’ il ‘fatto’ decisivo, secondo la nota evoluzione normativa che ha avuto l’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l’omesso esame cui si riferisce detta
norma non si identifica con l’argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze derivanti da un certo fatto o da una determinata situazione giuridica né con l’interpretazione che la Corte d’appello ha dato alla circolare dell’amministrazione. Come dianzi illustrato, l’omesso esame di un fatto decisivo previsto dall’art.360, primo comma, n.5 c.p.c. è costituito dal quel difetto di attività del giudice del merito che si verifica tutte le volte in cui egli abbia trascurato una circostanza obiettiva acquisita alla causa idonea di per sé, qualora fosse stata presa in considerazione a condurre con certezza ad una decisione diversa da quella adottata, e ad integrare il predetto difetto occorre, pertanto, non solo che il fatto sia stato totalmente trascurato dal giudice ma anche che il fatto in questione per la sua diretta inerenza al rapporto in contestazione sia dotato di una intrinseca valenza tale da non potere essere escluso dal novero RAGIONE_SOCIALE emergenze processuali decisive per una corretta soluzione della lite.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna l’amministrazione ricorrente alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00, oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Così deciso della camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione il 30 aprile 2026 .
Il Presidente NOME COGNOME