Cartella di pagamento: la solidarietà tra socio e società
La cartella di pagamento rappresenta spesso un fulmine a ciel sereno per il contribuente, specialmente quando giunge senza la previa notifica di un avviso di accertamento. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini della responsabilità solidale tra società e soci, definendo quando la riscossione può procedere direttamente verso il singolo.
Il caso della cartella di pagamento al socio
La vicenda trae origine dalla notifica di una cartella di pagamento a un contribuente in qualità di coobbligato solidale. L’Agenzia delle Entrate aveva accertato redditi occulti in capo a una società di capitali a ristretta base partecipata dal contribuente. Poiché tali redditi si presumevano distribuiti ai soci senza l’applicazione delle ritenute alla fonte, l’ufficio ha emesso il ruolo direttamente verso il socio, dopo che l’accertamento notificato alla sola società era divenuto definitivo.
Il contribuente ha contestato l’atto, lamentando l’omessa notifica dell’avviso di accertamento presupposto e la decadenza dei termini per l’esazione. Sebbene i giudici di merito avessero inizialmente accolto le sue ragioni, la Suprema Corte ha ribaltato l’esito della controversia.
La solidarietà tributaria ex art. 35
Secondo l’orientamento consolidato, l’art. 35 del d.P.R. n. 602/1973 delinea una forma di coobbligazione solidale che nasce nel momento in cui il sostituto d’imposta viene iscritto a ruolo per imposte relative a redditi su cui non ha operato né versato le ritenute. In questa specifica fattispecie, la legge non impone la notifica dell’accertamento a entrambi i soggetti.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che la solidarietà tra sostituto e sostituito riguarda principalmente la fase della riscossione e non quella dell’accertamento. L’amministrazione finanziaria esercita legittimamente il potere di accertamento verso il sostituto (la società), che è il destinatario naturale dell’atto impositivo. Una volta che l’accertamento è definitivo, la cartella di pagamento può essere notificata direttamente al sostituito (il socio) nel rispetto dei termini di decadenza previsti per la riscossione. Il diritto di difesa del socio non viene meno, poiché egli ha la facoltà di impugnare l’atto esattivo contestando non solo i vizi propri della cartella, ma anche la legittimità sostanziale dell’accertamento notificato alla società, entrando nel merito del debito tributario.
Le conclusioni
In conclusione, la legittimità della procedura di riscossione verso il socio è confermata anche in assenza di una notifica preventiva dell’accertamento a suo nome. La decisione sottolinea che la tutela del contribuente è garantita dall’estensione dei motivi di impugnazione della cartella di pagamento. Questo principio assicura un equilibrio tra l’efficacia dell’azione di recupero del fisco e il diritto del cittadino a contestare la pretesa tributaria in sede giudiziaria, evitando che la mancata notifica dell’atto presupposto si traduca in un’immunità ingiustificata per il coobbligato.
Posso ricevere una cartella di pagamento senza aver ricevuto l’accertamento?
Sì, se sei un coobbligato solidale come il socio di una società a ristretta base, l’accertamento può essere notificato solo alla società e la cartella direttamente a te.
Come posso difendermi se la cartella di pagamento arriva senza preavviso?
Puoi impugnare la cartella contestando sia i vizi formali dell’atto sia il merito dell’accertamento fatto alla società, difendendoti sull’esistenza stessa del debito.
Quali sono i termini che l’Agenzia delle Entrate deve rispettare?
L’ufficio deve notificare la cartella entro i termini di decadenza previsti per la riscossione, che decorrono dalla definitività dell’atto impositivo notificato al sostituto d’imposta.