Trasmissione atti favorevoli: l’interrogatorio è sempre un atto da inviare al Riesame?
Nel delicato equilibrio tra le esigenze investigative e il diritto di difesa, il principio della trasmissione atti favorevoli al Tribunale del riesame assume un ruolo centrale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza l’importanza di questo obbligo per il Pubblico Ministero, chiarendo che anche un interrogatorio post-misura, se contenente elementi collaborativi, rientra tra gli atti da trasmettere, pena l’inefficacia della misura cautelare stessa.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da un’ordinanza del Tribunale di Trento che accoglieva la richiesta di riesame di un indagato, sottoposto alla misura coercitiva dell’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. Il Tribunale dichiarava l’inefficacia della misura a causa della mancata trasmissione, da parte del Pubblico Ministero, di un atto ritenuto favorevole: il verbale di interrogatorio reso dall’indagato stesso dopo l’applicazione della misura.
Inizialmente, durante l’interrogatorio di garanzia davanti al Giudice per le Indagini Preliminari, l’indagato si era avvalso della facoltà di non rispondere. Successivamente, interrogato dal Pubblico Ministero, aveva fornito la sua versione dei fatti con un “approccio collaborativo”, offrendo chiarimenti utili.
Il Pubblico Ministero, tuttavia, decideva di non trasmettere tale verbale al Tribunale del riesame, sostenendo che si trattasse di un atto con finalità puramente investigativa e che la sua divulgazione avrebbe potuto compromettere le indagini in corso. Di conseguenza, proponeva ricorso in Cassazione contro la decisione del Tribunale che aveva annullato la misura.
La Controversia Giuridica e l’obbligo di trasmissione degli atti favorevoli
Il cuore della questione giuridica ruota attorno all’interpretazione dell’articolo 309, comma 5, del codice di procedura penale. Questa norma impone all’autorità giudiziaria procedente di trasmettere al Tribunale del riesame non solo gli atti su cui si fonda la richiesta di misura cautelare, ma anche “tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini”.
La Procura sosteneva che l’interrogatorio condotto dal PM (ex art. 375 c.p.p.) avesse una natura investigativa, diversa da quella di garanzia dell’interrogatorio davanti al giudice (ex art. 294 c.p.p.), e che quindi non rientrasse automaticamente tra gli atti da trasmettere. La difesa, al contrario, riteneva che il contenuto collaborativo dell’atto lo rendesse un elemento favorevole cruciale per la valutazione delle esigenze cautelari da parte del Tribunale del riesame.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero, fornendo una chiara e rigorosa interpretazione della norma. I giudici hanno stabilito che la distinzione tra interrogatorio “di garanzia” e interrogatorio “investigativo” è irrilevante ai fini dell’obbligo di trasmissione.
Ciò che conta, secondo la Corte, è la “valenza astrattamente favorevole dell’atto”. Qualsiasi elemento che possa, anche solo potenzialmente, influire positivamente sulla valutazione della posizione dell’indagato deve essere messo a disposizione del giudice del riesame. Non spetta al Pubblico Ministero compiere una valutazione di merito sull’utilità dell’atto, ma solo adempiere all’obbligo di trasmissione.
Un interrogatorio in cui l’indagato fornisce chiarimenti e si mostra collaborativo è, per sua natura, un elemento che può attenuare le esigenze cautelari, specialmente quelle legate al pericolo di inquinamento probatorio. Negare al Tribunale del riesame la possibilità di valutarlo costituisce una violazione del diritto di difesa.
Inoltre, la Corte ha smontato l’argomentazione relativa alla tutela del segreto investigativo. L’esigenza di non compromettere le indagini, sebbene legittima, non può giustificare l’omissione totale della trasmissione. Lo strumento corretto per bilanciare le due esigenze è l’utilizzo degli “omissis”, ovvero l’oscuramento delle parti del documento coperte da segreto, senza però privare la difesa e il giudice di un elemento potenzialmente decisivo.
Le Conclusioni
La sentenza riafferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il controllo del Tribunale del riesame sulle misure cautelari deve essere pieno ed effettivo. L’obbligo di trasmissione atti favorevoli è inderogabile e la sua violazione è sanzionata con la più grave delle conseguenze: la perdita di efficacia della misura restrittiva della libertà personale. Il Pubblico Ministero non può ergersi a giudice del carattere favorevole di un atto, ma ha il dovere di trasmettere tutto ciò che è anche solo astrattamente utile alla difesa, garantendo così un contraddittorio completo e leale davanti al giudice della libertà.
L’interrogatorio reso dall’indagato al Pubblico Ministero dopo l’applicazione di una misura cautelare deve essere sempre trasmesso al Tribunale del riesame?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, se l’interrogatorio contiene elementi anche solo astrattamente favorevoli all’indagato, come dichiarazioni collaborative, deve essere trasmesso. La sua mancata trasmissione comporta la perdita di efficacia della misura cautelare.
Qual è la differenza tra un atto “oggettivamente favorevole” e uno “astrattamente favorevole” secondo la Corte?
La sentenza chiarisce che l’obbligo di trasmissione sorge per atti che si presentano anche solo “astrattamente” favorevoli. Non spetta al Pubblico Ministero valutarne in concreto la decisività, ma solo trasmetterli, poiché è compito esclusivo del Tribunale del riesame effettuare la valutazione di merito sulla loro effettiva incidenza.
Come può il Pubblico Ministero proteggere le indagini in corso se è obbligato a trasmettere un atto potenzialmente sensibile?
La Corte specifica che l’esigenza di segretezza investigativa non giustifica l’omessa trasmissione dell’atto. Il Pubblico Ministero può e deve invece oscurare parti del contenuto del documento utilizzando gli “omissis”, garantendo così sia il segreto investigativo sia il diritto di difesa dell’indagato.