Teste irreperibile: le dichiarazioni in indagine sono utilizzabili?
La testimonianza è uno dei pilastri del processo penale, ma cosa accade quando un testimone chiave, dopo aver reso dichiarazioni durante le indagini, diventa impossibile da rintracciare o da ascoltare in aula? La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13952 del 2024, affronta proprio il delicato tema del teste irreperibile, stabilendo un principio fondamentale sulla validità delle sue precedenti dichiarazioni. Il caso riguarda una condanna per rapina aggravata in concorso, dove le dichiarazioni della vittima, rese inizialmente, sono diventate l’elemento centrale del processo a causa della sua successiva impossibilità a testimoniare.
I fatti del caso: la rapina e la condanna
Una donna veniva condannata in primo grado e in appello per il reato di rapina aggravata in concorso ai danni di una persona anziana. Secondo l’accusa, confermata nei giudizi di merito, l’imputata, insieme a un complice, aveva aggredito la vittima, sottraendole con violenza alcuni monili in oro. La condanna si basava in modo significativo sulle dichiarazioni che la persona offesa aveva reso nell’immediatezza dei fatti agli inquirenti, oltre che su immagini di videosorveglianza che attestavano la presenza dell’imputata sul luogo del reato.
I motivi del ricorso: tre questioni procedurali e di merito
La difesa dell’imputata ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su tre motivi principali, cercando di scardinare l’impianto accusatorio.
La notifica al difensore anziché al domicilio eletto
Il primo motivo era di natura puramente procedurale. La difesa lamentava la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio d’appello, in quanto effettuata presso lo studio del difensore di fiducia e non presso il domicilio che l’imputata aveva eletto. Si sosteneva che tale errore avesse compromesso il diritto di difesa.
L’utilizzabilità delle dichiarazioni del teste irreperibile
Il secondo e più importante motivo riguardava l’utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa. La vittima, già durante le indagini, versava in condizioni di fragilità (senza fissa dimora e con problemi di deambulazione). In seguito, le sue condizioni di salute erano peggiorate drasticamente a causa di un ictus, rendendola incapace di testimoniare. La difesa sosteneva che questa impossibilità fosse prevedibile fin dall’inizio e che, pertanto, si sarebbe dovuto procedere con un incidente probatorio per garantire il contraddittorio. Non avendolo fatto, le dichiarazioni rese in fase di indagine sarebbero, a dire della difesa, inutilizzabili.
Il mancato riconoscimento delle attenuanti
Infine, il terzo motivo criticava la mancata concessione delle circostanze attenuanti per il danno di lieve entità e per il contributo minimo dell’imputata alla commissione del reato. La difesa sosteneva che il valore dei beni sottratti fosse esiguo e che il ruolo della propria assistita fosse stato marginale rispetto a quello del complice.
La decisione della Cassazione sulla validità delle dichiarazioni
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la condanna. Le motivazioni della Corte offrono chiarimenti importanti su tutti e tre i punti sollevati.
Le motivazioni
In primo luogo, la Corte ha definito l’errore di notifica come una ‘nullità a regime intermedio’ e non assoluta. Questo tipo di nullità deve essere eccepita tempestivamente, prima dell’apertura del dibattimento d’appello. Poiché la difesa non lo ha fatto e non ha dimostrato un concreto pregiudizio al diritto di difesa, il motivo è stato respinto.
Sul punto cruciale, quello relativo al teste irreperibile, la Cassazione ha formulato il principio più rilevante. La prevedibilità della futura impossibilità di testimoniare deve essere valutata ‘ex ante’, ovvero sulla base delle conoscenze disponibili al momento delle indagini preliminari. All’epoca dei fatti, sebbene la vittima fosse una persona fragile e senza fissa dimora, era comunque reperibile e non vi erano elementi per prevedere un tracollo delle sue condizioni di salute così grave da impedirle di parlare. Il successivo ictus, avvenuto a distanza di anni, è stato un evento imprevedibile che ha causato la ‘sopravvenuta impossibilità di ripetizione’ della testimonianza. In questi casi, l’articolo 512 del codice di procedura penale consente l’acquisizione al fascicolo del dibattimento dei verbali delle dichiarazioni rese in precedenza. Pertanto, il loro utilizzo è stato ritenuto pienamente legittimo.
Infine, riguardo alle attenuanti, i giudici hanno osservato che la censura era infondata. Il valore del bene sottratto, trattandosi di monili in oro, non poteva essere considerato di speciale tenuità. Inoltre, il contributo dell’imputata non è stato giudicato marginale, poiché le prove dimostravano che aveva partecipato attivamente all’aggressione fisica, bloccando la vittima insieme al complice. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito di non concedere le attenuanti richieste.
Le conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio cruciale nella gestione della prova dichiarativa: la valutazione sulla necessità di cristallizzare una testimonianza tramite incidente probatorio va fatta con un giudizio prognostico basato sugli elementi concreti del momento, non con il senno di poi. Non si può pretendere che il Pubblico Ministero preveda eventi futuri e imprevedibili come una grave malattia. La decisione tutela l’esigenza di non disperdere elementi di prova fondamentali, bilanciandola con il diritto di difesa. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la richiesta di incidente probatorio deve essere supportata da prove concrete e attuali sul rischio di dispersione della prova, mentre per gli imputati, la sentenza chiarisce che non ogni successiva impossibilità di contro-esaminare un teste rende automaticamente inutilizzabili le sue precedenti dichiarazioni.
Quando le dichiarazioni di un testimone, poi divenuto irreperibile, possono essere usate nel processo?
Secondo la Corte, possono essere usate se la sua futura impossibilità a testimoniare non era prevedibile al momento delle indagini preliminari. La valutazione va compiuta ‘ex ante’, cioè sulla base delle circostanze note in quel momento, e non con il senno di poi.
Una notifica del decreto di citazione all’avvocato anziché al domicilio eletto è sempre causa di nullità assoluta?
No. La Cassazione ha chiarito che si tratta di una ‘nullità di ordine generale a regime intermedio’. Per essere valida, l’eccezione deve essere sollevata prima dell’apertura del dibattimento e l’imputato deve dimostrare che tale errore ha causato un concreto pregiudizio al suo diritto di difesa.
Perché non sono state concesse le attenuanti del danno di lieve entità e del minimo contributo nel reato?
Le attenuanti non sono state concesse perché i beni sottratti erano monili in oro, quindi non di valore irrisorio, e perché l’imputata ha avuto un ruolo attivo nell’aggressione, bloccando la vittima, il che esclude un contributo di minima importanza al reato.