Termini Impugnazione Penale: la Cassazione chiarisce che la scadenza di sabato non concede proroghe
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di termini impugnazione penale: la scadenza fissata per il sabato non viene automaticamente prorogata al lunedì successivo. Questa decisione sottolinea la necessità di una scrupolosa attenzione nel calcolo delle scadenze processuali per non incorrere in declaratorie di inammissibilità. Vediamo nel dettaglio il caso e le ragioni giuridiche alla base della pronuncia.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato in primo grado dal Tribunale di Termini Imerese per il reato di truffa aggravata, vedeva confermata la sua condanna dalla Corte di Appello di Palermo. La sentenza di secondo grado veniva emessa il 12 settembre 2024, con un termine di novanta giorni per il deposito delle motivazioni, scadente l’11 dicembre 2024.
Da quella data, la difesa aveva a disposizione quarantacinque giorni per presentare ricorso in Cassazione. Il termine ultimo per l’impugnazione cadeva, quindi, sabato 25 gennaio 2025. Tuttavia, il ricorso veniva depositato tramite posta elettronica certificata (p.e.c.) solo il lunedì successivo, 27 gennaio 2025.
La Decisione della Cassazione e i termini impugnazione penale
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per inosservanza dei termini. La Corte ha colto l’occasione per riaffermare alcuni punti cardine del diritto processuale penale riguardo al computo dei termini.
La questione centrale ruotava attorno all’interpretazione dell’art. 172, comma 3, del codice di procedura penale. Questa norma prevede che un termine stabilito a giorni, se scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo. La difesa, evidentemente, considerava il sabato assimilabile a un giorno festivo, confidando nella proroga al lunedì.
Le Motivazioni
La Corte ha smontato questa tesi richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale. Nel vigente ordinamento processuale, sia penale che civile, il sabato non rientra nel novero dei giorni festivi. I giorni festivi sono solo quelli nominativamente indicati dalla legge (come le domeniche e le altre ricorrenze festive nazionali). Di conseguenza, un termine processuale penale che scade di sabato deve essere rispettato entro quel giorno, senza alcuna possibilità di proroga.
Un altro aspetto interessante affrontato dalla Corte riguarda la possibile applicazione dell’aumento di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. per l’imputato giudicato in assenza. La Corte ha specificato che tale beneficio non si applica nei casi di giudizio d’appello celebrato con rito camerale non partecipato (la cosiddetta ‘trattazione cartolare’), in cui non viene fissata un’udienza alla quale l’imputato ha diritto di partecipare. In tale scenario, l’imputato non può essere considerato ‘giudicato in assenza’ e non ha quindi diritto al termine di impugnazione più lungo.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questa conseguenza processuale, che impedisce al giudice di esaminare il merito dell’impugnazione, ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. La sentenza rappresenta un monito importante per tutti gli operatori del diritto sull’importanza di un calcolo rigoroso dei termini impugnazione penale, evidenziando come le peculiarità del rito penale, come la non assimilabilità del sabato a un giorno festivo, possano avere conseguenze decisive sull’esito di un procedimento.
Se un termine per un’impugnazione penale scade di sabato, viene prorogato al lunedì successivo?
No. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel processo penale il sabato non è considerato un giorno festivo. Pertanto, un termine che scade di sabato non è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato depositato oltre il termine perentorio di quarantacinque giorni previsto dalla legge. Il termine scadeva sabato 25 gennaio 2025, mentre il deposito è avvenuto solo lunedì 27 gennaio 2025.
L’estensione di 15 giorni per l’impugnazione si applica anche ai processi con trattazione cartolare?
No. La Corte ha chiarito che l’aumento di quindici giorni del termine per l’impugnazione, previsto per l’imputato giudicato in assenza, non si applica quando il giudizio di appello si è svolto con rito camerale non partecipato (trattazione cartolare), poiché in tale procedura non si configura un giudizio ‘in assenza’ come definito dalla legge.