Termine per l’Impugnazione: Quando Inizia a Decorrere Davvero?
Il rispetto dei termini processuali è un pilastro fondamentale del sistema giudiziario, specialmente in ambito penale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 30072 del 2025, ha fornito chiarimenti cruciali sul calcolo del termine per l’impugnazione, dissipando dubbi interpretativi che possono avere conseguenze determinanti sull’esito di un procedimento. Comprendere quando inizia a decorrere il dies a quo è essenziale per garantire la tempestività del gravame e non incorrere in una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un’ordinanza della Corte d’Assise d’appello che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l’appello proposto da un imputato. La sentenza di primo grado era stata emessa il 17 settembre 2024, con un termine di sessanta giorni per il deposito delle motivazioni. Tale termine scadeva, quindi, il 16 novembre 2024.
La difesa dell’imputato aveva depositato l’atto di appello il 2 gennaio 2025, sostenendo la sua tempestività. Secondo la tesi difensiva, il termine di quarantacinque giorni per l’impugnazione avrebbe dovuto decorrere dal 17 novembre 2024, scadendo il 1° gennaio 2025. Poiché quest’ultimo è un giorno festivo, il termine sarebbe stato prorogato di diritto al giorno successivo, ovvero il 2 gennaio 2025. La Corte d’appello, tuttavia, non ha condiviso questa interpretazione, calcolando la scadenza finale al 31 dicembre 2024 e dichiarando, di conseguenza, tardivo l’appello.
La Questione Giuridica sul Termine per l’Impugnazione
Il cuore della controversia giuridica sottoposta alla Suprema Corte riguarda l’interpretazione dell’articolo 172 del codice di procedura penale, in relazione all’articolo 585 dello stesso codice. La domanda centrale è: se il giorno da cui deve iniziare a decorrere il termine per l’impugnazione (dies a quo) è un giorno festivo, questo sposta l’inizio del conteggio al primo giorno non festivo successivo? Oppure la regola della proroga si applica solo al giorno finale di scadenza (dies ad quem)?
La difesa sosteneva che i due termini (quello per il deposito delle motivazioni e quello per l’impugnazione) dovessero essere considerati come successivi ma non sovrapponibili, invocando un orientamento giurisprudenziale che, in caso di scadenza del primo termine in un giorno festivo, determinava lo spostamento sia della scadenza stessa sia della decorrenza del termine successivo.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la correttezza del calcolo effettuato dalla Corte d’appello. Gli Ermellini hanno ribadito l’orientamento giurisprudenziale ormai prevalente e consolidato in materia.
Il principio cardine, richiamato dalla Corte, è che il termine per proporre il gravame inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale sancito dall’art. 172, comma 4, c.p.p.
La Corte ha chiarito un punto fondamentale: la norma che prevede la proroga di diritto di un termine che scade in un giorno festivo (art. 172, comma 3, c.p.p.) si riferisce esclusivamente al giorno di scadenza finale di un termine, non al suo giorno iniziale. Pertanto, il fatto che il 17 novembre 2024, giorno di inizio della decorrenza del termine per impugnare, fosse una domenica, è del tutto irrilevante ai fini del calcolo.
In sintesi, il ragionamento della Corte segue questi passaggi logici:
- Il termine per il deposito delle motivazioni (60 giorni) scadeva il 16 novembre 2024 (sabato, giorno non festivo).
- Il termine per l’impugnazione (45 giorni) ha iniziato a decorrere dal giorno successivo, ovvero il 17 novembre 2024, anche se festivo.
- Contando 45 giorni a partire dal 17 novembre 2024, la scadenza finale cadeva il 31 dicembre 2024, giorno non festivo.
Di conseguenza, il deposito dell’appello in data 2 gennaio 2025 è stato correttamente ritenuto tardivo.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione in esame consolida un principio di certezza del diritto nel calcolo dei termini processuali. Sancisce una netta distinzione tra la disciplina del giorno iniziale (dies a quo) e quella del giorno finale (dies ad quem) di un termine. Mentre la scadenza finale di un termine che cade in un giorno festivo è automaticamente prorogata al primo giorno seguente non festivo, questa regola non si applica all’inizio della decorrenza.
Per gli operatori del diritto, questa sentenza rappresenta un monito importante: nel calcolare il termine per l’impugnazione, è cruciale iniziare il conteggio dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del termine per il deposito delle motivazioni, senza farsi influenzare dalla natura festiva di tale giorno. Un errore di calcolo su questo punto può portare alla fatale conseguenza dell’inammissibilità del gravame, precludendo ogni possibilità di riesame della decisione nel merito.
Da quando inizia a decorrere il termine per proporre un’impugnazione penale?
Secondo la sentenza, il termine per la proposizione del gravame inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della motivazione della sentenza, in base all’art. 172, comma 4, cod. proc. pen.
Se il giorno in cui inizia il termine per l’impugnazione è festivo, la decorrenza viene posticipata?
No. La Corte ha chiarito che la regola della proroga al giorno successivo non festivo, prevista dall’art. 172, comma 3, cod. proc. pen., si applica esclusivamente al giorno in cui il termine scade (giorno finale), e non al giorno da cui il termine inizia a decorrere (giorno iniziale).
Cosa accade se un appello viene depositato dopo la scadenza del termine calcolato secondo questi criteri?
L’appello viene dichiarato inammissibile per tardività. Questo significa che il giudice dell’impugnazione non esaminerà il merito del ricorso, e la decisione impugnata diventerà definitiva.