Tenuità del Fatto: la Cassazione applica la Riforma Cartabia al furto aggravato
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 29289/2024) ha fornito un’importante chiave di lettura sull’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., alla luce delle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia. La decisione chiarisce come la nuova formulazione della norma estenda il suo ambito applicativo a reati prima esclusi, come il furto aggravato dall’esposizione a pubblica fede, confermando il principio di retroattività della legge penale più favorevole.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda una persona condannata in primo e secondo grado per il furto di alcuni oggetti di bigiotteria, del valore complessivo di 180 euro, da un esercizio commerciale. Al reato era stata applicata la circostanza aggravante dell’esposizione a pubblica fede (art. 625, n. 7, cod. pen.), poiché la merce si trovava esposta sugli scaffali del negozio. La condanna era stata fissata a sei mesi di reclusione e 200 euro di multa.
I Motivi del Ricorso e l’analisi sulla tenuità del fatto
La difesa ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali:
- Errata applicazione dell’aggravante: Si sosteneva che la presenza di un sistema di videosorveglianza nel negozio dovesse escludere l’aggravante, in quanto verrebbe meno l’affidamento alla pubblica fede.
- Mancata applicazione della causa di non punibilità: Si richiedeva l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. per la particolare tenuità del fatto, contestando la decisione della Corte d’Appello che l’aveva negata a causa del superamento dei limiti edittali previsti dalla vecchia normativa.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha analizzato separatamente i due motivi, giungendo a conclusioni opposte.
Sull’aggravante dell’esposizione a pubblica fede, i giudici hanno rigettato la tesi difensiva. Hanno ribadito che la sola presenza di telecamere non è sufficiente a escludere l’aggravante. Ciò avviene solo se il sistema di sorveglianza è talmente costante, continuativo ed efficace da garantire l’interruzione dell’azione criminosa o da impedire la sottrazione. Nel caso di specie, il sistema aveva solo permesso di scoprire a posteriori il furto, non di prevenirlo. Pertanto, l’aggravante è stata correttamente ritenuta sussistente.
Sulla causa di non punibilità per tenuità del fatto, la Cassazione ha invece accolto il ricorso. Il punto cruciale è la modifica apportata all’art. 131-bis cod. pen. dal d.lgs. n. 150/2022 (Riforma Cartabia). La norma, nella sua versione precedente, escludeva i reati con pena massima superiore a cinque anni. La nuova formulazione, invece, esclude i reati puniti con pena detentiva minima superiore a due anni. Il furto aggravato da una sola circostanza (art. 625 cod. pen.) prevede una pena da due a sei anni. Poiché il minimo edittale è pari a due anni (e non superiore), il reato rientra ora nell’ambito di applicazione della causa di non punibilità.
Richiamando il principio fondamentale dell’art. 2, comma 4, del codice penale e la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite (sent. Tushaj, 2016), la Corte ha affermato che questa modifica più favorevole deve essere applicata retroattivamente, anche ai reati commessi prima della sua entrata in vigore.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, ma solo limitatamente alla questione della tenuità del fatto. Ha rinviato il caso a un’altra sezione della Corte d’Appello di Bologna, che dovrà ora riesaminare il punto e verificare se, nel merito, sussistono le condizioni per dichiarare la non punibilità dell’imputata ai sensi del nuovo art. 131-bis cod. pen. (valutando l’esiguità del danno, la non abitualità del comportamento, etc.). La sentenza rappresenta un’importante conferma dell’ampliamento operativo della non punibilità per fatti di lieve entità, con un impatto significativo su un’ampia platea di reati contro il patrimonio.
La presenza di telecamere in un negozio esclude sempre l’aggravante dell’esposizione a pubblica fede nel furto?
No. La Corte di Cassazione ha specificato che l’aggravante è esclusa solo se il sistema di sorveglianza è così efficace e continuativo da poter concretamente impedire la sottrazione della merce o interrompere l’azione criminosa, non se serve solo a scoprire il colpevole dopo il fatto.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto si applica al furto aggravato?
Sì. A seguito della Riforma Cartabia, che ha modificato l’art. 131-bis cod. pen., la causa di non punibilità può essere applicata anche al furto con una singola aggravante (come quella dell’art. 625 n. 7 cod. pen.), poiché la pena minima prevista (due anni) non è superiore al nuovo limite fissato dalla legge.
Le modifiche legislative più favorevoli all’imputato si applicano ai reati commessi prima della loro entrata in vigore?
Sì. La Corte ha confermato il principio di retroattività della legge penale più favorevole (art. 2, comma 4, cod. pen.), stabilendo che la nuova e più ampia disciplina sulla tenuità del fatto deve essere applicata anche ai procedimenti in corso per fatti avvenuti prima dell’entrata in vigore della riforma.