Tentato omicidio: quando l’azione è idonea anche con lesioni lievi?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 47368/2023, torna a pronunciarsi su un caso di tentato omicidio, chiarendo i confini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare. La pronuncia offre spunti fondamentali sull’idoneità degli atti a causare la morte e sulla distinzione tra valutazione di legittimità e riesame del merito, ribadendo principi consolidati in materia.
I Fatti di Causa
Un uomo veniva sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere con l’accusa di aver tentato di uccidere il proprio fratello. Secondo la ricostruzione, l’indagato avrebbe colpito ripetutamente la vittima al capo e al volto con un oggetto contundente, facendola cadere a terra. Successivamente, avrebbe tentato di soffocarla con una busta di plastica. L’azione delittuosa si interrompeva solo grazie all’intervento di un passante, che impediva il compimento dell’omicidio. Sia il Giudice per le indagini preliminari che il Tribunale del riesame confermavano la gravità del quadro indiziario e la necessità della misura cautelare.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa dell’indagato proponeva ricorso per cassazione, articolando tre principali motivi di doglianza:
- Mancanza dell’elemento oggettivo del reato: Si sosteneva che l’azione non fosse idonea a cagionare la morte, dato che la vittima aveva riportato solo ferite superficiali ed era stata dimessa dall’ospedale dopo appena due giorni.
- Mancanza dell’elemento soggettivo (dolo): L’indagato, essendo un medico veterinario, conosceva gli organi vitali e, se avesse voluto, avrebbe potuto uccidere il fratello. Il suo comportamento successivo, non dandosi alla fuga, dimostrerebbe l’assenza di un reale intento omicida.
- Vizio di motivazione sulle esigenze cautelari: Si lamentava che il Tribunale avesse dato credito in modo acritico al racconto della persona offesa e che avesse erroneamente fondato il pericolo di reiterazione del reato sull’indole violenta dell’indagato, desunta da elementi congetturali.
La Valutazione del tentato omicidio in sede cautelare
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure difensive di natura prettamente fattuale e volte a ottenere una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, attività preclusa nel giudizio di legittimità. La Cassazione si limita infatti a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione del provvedimento impugnato, senza poter riesaminare nel merito le prove.
L’idoneità degli atti e l’intento omicida
Sul tema del tentato omicidio, la Corte ha ribadito due principi fondamentali. In primo luogo, l’idoneità dell’azione a provocare la morte deve essere valutata ex ante, cioè sulla base delle circostanze esistenti al momento della condotta, a prescindere dall’entità delle lesioni effettivamente prodotte. Il fatto che le ferite siano state superficiali non esclude di per sé che l’azione (colpi ripetuti alla testa e tentativo di soffocamento) fosse intrinsecamente pericolosa e capace di portare alla morte. In secondo luogo, l’intento omicida (dolo) è stato logicamente desunto dal Tribunale sulla base di elementi oggettivi, quali la parte del corpo attinta (la testa, sede di organi vitali) e la ripetizione dei colpi, elementi considerati sintomatici della volontà di uccidere.
I limiti del Giudizio di Cassazione sulle misure cautelari
La Corte ha inoltre chiarito che la valutazione sulle esigenze cautelari, come il pericolo di reiterazione del reato, si fonda su un giudizio prognostico che spetta al giudice di merito. In questo caso, il Tribunale aveva basato la sua decisione non sulla scelta dell’indagato di non rispondere, ma sulle specifiche e violente modalità dell’azione, considerate indicative di un’incapacità di controllare i propri impulsi. Tale motivazione, non essendo manifestamente illogica o contraddittoria, si sottrae al sindacato della Cassazione.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché le censure proposte dalla difesa avevano un carattere essenzialmente fattuale, mirando a una riconsiderazione delle prove e della ricostruzione dei fatti. Tale attività è preclusa nel giudizio di legittimità, il quale è limitato al controllo della violazione di legge e dei vizi di motivazione. La Corte ha stabilito che la valutazione del Tribunale del riesame, sia riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il tentato omicidio sia riguardo alle esigenze cautelari, era stata congrua, logica e fondata su elementi concreti (modalità dell’aggressione, parti del corpo colpite), senza incorrere in vizi sindacabili in sede di Cassazione. L’idoneità degli atti, ha ricordato la Corte, si valuta con un giudizio ex ante, e le lesioni lievi non sono di per sé sufficienti a escluderla.
Le conclusioni
La sentenza consolida l’orientamento secondo cui il ricorso per cassazione avverso le ordinanze cautelari non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio di merito. La valutazione dell’idoneità degli atti nel tentato omicidio deve essere condotta con un giudizio ex ante, basato sulla potenziale lesività dell’azione al momento del suo compimento, e non ex post sui suoi esiti concreti. Infine, la decisione sul pericolo di reiterazione del reato, se motivata in modo logico sulla base delle modalità del fatto, non è censurabile in Cassazione, confermando l’ampia discrezionalità del giudice di merito in tale ambito.
Delle lesioni superficiali possono escludere il reato di tentato omicidio?
No. Secondo la sentenza, l’idoneità dell’azione a causare la morte deve essere valutata ex ante, cioè al momento in cui viene compiuta, a prescindere dal risultato. Anche se le lesioni sono lievi, l’azione può essere considerata tentato omicidio se, in base alle circostanze, era potenzialmente in grado di uccidere.
Come valuta la Cassazione il ricorso contro una misura cautelare che si basa su una diversa interpretazione dei fatti?
La Cassazione lo dichiara inammissibile. Il giudizio di Cassazione (o di legittimità) non può riesaminare i fatti o le prove. Il suo compito è solo controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione del giudice precedente sia logica e non contraddittoria. Richiedere una diversa valutazione delle prove è un’attività di merito, non consentita in questa sede.
Il silenzio dell’indagato durante l’interrogatorio può giustificare il pericolo di reiterazione del reato?
No. La sentenza chiarisce che la decisione di avvalersi della facoltà di non rispondere è un diritto e non può costituire un elemento a sfavore dell’indagato. Il pericolo di reiterazione del reato è stato fondato, nel caso di specie, sulle specifiche e violente modalità dell’azione, ritenute indicative dell’indole dell’indagato, e non sul suo silenzio.