Patteggiamento e Spese di Custodia Cautelare: la Cassazione fa Chiarezza
Quando si accede al rito del patteggiamento, l’imputato può beneficiare di importanti sconti di pena e, in alcuni casi, dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali. Tuttavia, è fondamentale comprendere quali costi rientrino effettivamente in tale esenzione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: le spese custodia cautelare non sono comprese e devono essere sempre pagate dal condannato. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver definito la sua posizione attraverso un’applicazione di pena su richiesta (patteggiamento) inferiore ai due anni, ha presentato ricorso in Cassazione. Il motivo del contendere era la sua condanna al pagamento delle spese relative al periodo di custodia cautelare sofferto. Secondo la tesi difensiva, l’esenzione dalle spese processuali, prevista dall’articolo 445 del codice di procedura penale per pene così determinate, avrebbe dovuto estendersi anche a questi specifici costi.
La Questione Giuridica: I Limiti dell’Esenzione
Il cuore della questione risiede nell’interpretazione dell’articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, in caso di patteggiamento a una pena non superiore a due anni (soli o congiunti a pena pecuniaria), l’imputato non è condannato al pagamento delle spese del procedimento. Il ricorrente sosteneva che le spese custodia cautelare dovessero essere incluse in questa categoria. La Corte di Cassazione, tuttavia, è stata chiamata a definire i confini di questa agevolazione, chiarendo se l’espressione ‘spese del procedimento’ avesse una portata onnicomprensiva o più ristretta.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su due pilastri argomentativi distinti ma convergenti.
1. Inammissibilità Formale del Ricorso
In primo luogo, i giudici hanno rilevato un vizio procedurale insuperabile. A seguito della riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017, l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca tassativamente i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento in Cassazione. Tra questi vi sono, ad esempio, i vizi del consenso, l’errata qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena. La contestazione relativa al pagamento delle spese custodia cautelare non rientra in questo elenco chiuso. Pertanto, il ricorso era già di per sé inammissibile e non avrebbe potuto essere esaminato nel merito.
2. La Distinzione Sostanziale tra Spese Processuali e Spese di Mantenimento
Nonostante l’inammissibilità formale, la Corte ha voluto comunque affrontare il merito della questione, ribadendo un principio consolidato. L’esenzione prevista dall’art. 445 c.p.p. si applica esclusivamente alle ‘spese processuali in senso stretto’, ovvero i costi direttamente legati allo svolgimento dell’attività giudiziaria (notifiche, perizie, etc.). Al contrario, le spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, così come quelle per la custodia di beni sequestrati, hanno una natura differente. Esse non sono un costo del processo, ma una conseguenza diretta della misura restrittiva applicata all’imputato o del sequestro di beni pertinenti al reato. Tali spese, pertanto, devono sempre essere poste a carico della persona condannata, a prescindere dal rito scelto e dall’entità della pena patteggiata. La Corte ha richiamato a supporto un proprio precedente specifico (Sez. 4, n. 24390/2022), confermando la solidità di questa interpretazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma in modo netto che chi patteggia una pena, anche se inferiore a due anni, non può sottrarsi al pagamento delle spese di custodia cautelare. Questa decisione chiarisce un importante aspetto pratico del procedimento di applicazione della pena su richiesta, sottolineando la distinzione fondamentale tra spese processuali in senso stretto, coperte dall’esenzione, e costi di mantenimento carcerario, che rimangono sempre a carico del condannato. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese del procedimento di cassazione e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Con il patteggiamento a una pena inferiore a due anni, si devono pagare le spese di custodia cautelare?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, l’esenzione dal pagamento delle spese prevista dall’art. 445 c.p.p. riguarda solo le spese processuali in senso stretto e non si estende alle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, che devono essere sempre pagate dal condannato.
Per quali motivi si può fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è consentito solo per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che includono vizi nella formazione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di Cassazione e al versamento di una somma di denaro, ritenuta congrua dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende.