Sottrazione Fraudolenta: la Confisca Colpisce l’Intero Valore dei Beni, non solo il Debito Fiscale
Con la recente sentenza n. 28691 del 2024, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di reati tributari, chiarendo l’esatta portata della confisca nel delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. La pronuncia stabilisce che il profitto del reato, e quindi l’oggetto della misura ablatoria, non è il debito verso l’Erario, bensì l’intero valore dei beni che l’autore del reato ha fraudolentemente sottratto alla garanzia patrimoniale del Fisco. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale di grande rilevanza pratica per imprenditori e professionisti.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda la condanna di due coniugi, rispettivamente legale rappresentante e amministratore di fatto di una società. I due erano accusati di aver compiuto atti fraudolenti per sottrarsi al pagamento di un debito IVA di circa 81.000 euro.
In particolare, nel periodo in cui il debito fiscale veniva accertato, gli imputati avevano effettuato prelievi sistematici e ingiustificati di contanti dalle casse sociali per un importo complessivo di 119.600 euro. Tali operazioni, secondo l’accusa, erano finalizzate a svuotare il patrimonio della società per rendere inefficace un’eventuale procedura di riscossione coattiva da parte dell’Agenzia delle Entrate.
I giudici di primo e secondo grado avevano confermato la colpevolezza di entrambi, disponendo anche la confisca dell’intera somma prelevata, qualificata come profitto del reato.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Gli imputati hanno presentato ricorso in Cassazione, sollevando diverse questioni.
L’amministratore di fatto contestava la sua qualifica, sostenendo di aver avuto un ruolo meramente operativo e non gestionale, e quindi di essere estraneo alle decisioni finanziarie. Contestava inoltre l’applicazione della recidiva e la quantificazione della confisca.
La legale rappresentante, dal canto suo, negava l’esistenza di un accordo fraudolento, asserendo di essere all’oscuro delle finalità illecite dei prelievi, che credeva destinati a pagamenti legittimi. Anch’ella criticava la statuizione sulla confisca, sostenendo che il profitto del reato dovesse coincidere al massimo con il debito tributario evaso, e non con l’intera somma sottratta al patrimonio sociale.
La figura dell’Amministratore di Fatto
La Corte ha respinto la tesi difensiva dell’amministratore di fatto. Basandosi su testimonianze e sull’inspiegabile aumento dei suoi compensi, i giudici hanno confermato che egli era il vero dominus della società, esercitando poteri gestionali in modo continuativo e significativo, come richiesto dall’art. 2639 c.c. per configurare tale figura.
La Decisione della Cassazione sulla sottrazione fraudolenta
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, ritenendoli infondati. Ha confermato la responsabilità penale di entrambi gli imputati, giudicando logica e coerente la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
Per quanto riguarda la legale rappresentante, la Corte ha ritenuto inverosimile che non fosse consapevole del piano criminoso, data la sua posizione e la stretta contiguità temporale tra l’accertamento del debito e l’inizio dei massicci prelievi di contante. Il suo coinvolgimento è stato quindi ritenuto provato sulla base di un accordo finalizzato a svuotare le casse societarie.
La Confisca per sottrazione fraudolenta: l’intero valore sottratto
Il punto centrale e di maggior interesse della sentenza riguarda la determinazione del profitto del reato di sottrazione fraudolenta. Gli imputati sostenevano che, essendo il fine del reato quello di non pagare le imposte, il profitto non potesse superare l’ammontare del debito stesso.
La Cassazione ha respinto categoricamente questa interpretazione. Ha ribadito il principio, già consolidato in giurisprudenza, secondo cui il profitto del reato previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 74/2000 non è il risparmio d’imposta, ma il valore dei beni sottratti alla garanzia del creditore erariale. L’oggetto della condotta criminosa è infatti l’atto fraudolento sul patrimonio, che viene depauperato per impedire la riscossione. Di conseguenza, il vantaggio economico che deriva dal reato è pari all’intero importo o valore dei beni che, tramite l’atto simulato o fraudolento, vengono resi inattaccabili dal Fisco.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sulla natura stessa del reato di sottrazione fraudolenta. La norma non punisce l’evasione in sé, ma la condotta prodromica che mira a rendere inefficace la riscossione. Il disvalore penale risiede nell’atto di disposizione patrimoniale fraudolento. Pertanto, il profitto confiscabile coincide con il valore di ciò che viene materialmente sottratto. Nel caso di specie, l’intera somma di 119.600 euro rappresenta il vantaggio patrimoniale conseguito dagli imputati attraverso l’illecito, e come tale deve essere oggetto di confisca, anche nella forma per equivalente.
Le Conclusioni
Questa sentenza consolida un orientamento di rigore nella lotta ai reati fiscali. Le conclusioni pratiche sono chiare: chi compie atti fraudolenti per non pagare le tasse rischia non solo una condanna penale, ma anche la confisca di un valore patrimoniale potenzialmente superiore al debito tributario stesso. Il profitto del reato è identificato con il valore dei beni sottratti alla pretesa erariale, inviando un forte segnale dissuasivo contro le pratiche di svuotamento dei patrimoni societari a danno dello Stato.
Chi è considerato “amministratore di fatto” ai fini penali?
Un soggetto è considerato amministratore di fatto quando, pur in assenza di una nomina formale, esercita in modo continuativo e significativo i poteri gestionali tipici dell’organo di gestione. Non è necessario che eserciti tutti i poteri, ma è sufficiente che svolga un’apprezzabile attività gestoria in modo non episodico o occasionale.
Nel reato di sottrazione fraudolenta, a quanto ammonta il profitto da confiscare?
Secondo la sentenza, il profitto da confiscare non è l’importo del debito tributario non pagato, ma l’intero valore dei beni (in questo caso, le somme di denaro) che sono stati fraudolentemente sottratti alla garanzia patrimoniale dell’Erario tramite atti fraudolenti o simulati.
La legale rappresentante può essere ritenuta responsabile se i prelievi sono stati materialmente eseguiti dal marito, amministratore di fatto?
Sì, può essere ritenuta corresponsabile in concorso. La Corte ha stabilito che la sua consapevolezza del debito tributario e dei prelievi operati dal marito, unita alle modalità dei fatti, era sintomatica di un previo accordo finalizzato a svuotare le casse societarie e a paralizzare l’azione esecutiva del Fisco.