Sequestro preventivo profitto: la Cassazione sui criteri di ripartizione
La Corte di Cassazione ha recentemente emesso una sentenza di grande rilievo in materia di sequestro preventivo profitto, affrontando il tema della responsabilità patrimoniale dei singoli concorrenti in un reato plurisoggettivo. La pronuncia chiarisce come debba essere quantificato il vincolo cautelare quando vi sono più indagati, ponendo un freno alla prassi di applicare indiscriminatamente il principio di solidarietà passiva.
Il caso e il ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine da un’ordinanza del Tribunale del Riesame che confermava un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, emesso per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. L’indagato, agendo sia in proprio che come rappresentante legale di una società, ha impugnato il provvedimento sollevando diversi motivi di doglianza.
Tra le critiche principali, la difesa lamentava l’insussistenza del periculum in mora, segnalando che altri terreni di ingente valore erano già stati sottoposti a vincolo, rendendo superfluo il mantenimento del sequestro sulle somme di denaro. Tuttavia, il punto focale del ricorso riguardava la mancata distinzione tra il profitto effettivamente conseguito dall’indagato e quello realizzato dai suoi presunti correi.
Il periculum in mora nel sequestro preventivo profitto
Analizzando il primo motivo, la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa al pericolo nel ritardo. Il Tribunale, infatti, aveva adeguatamente motivato la sussistenza di un rischio concreto di dispersione dei beni, citando atti dispositivi con cui l’indagato aveva già dismesso titoli e beni mobili in precedenza. La Cassazione ha ribadito che, in sede di legittimità, il controllo sulla motivazione del periculum è limitato alla verifica della sua esistenza e logicità, requisiti in questo caso soddisfatti.
Superamento della solidarietà passiva tra concorrenti
Il nucleo centrale della decisione riguarda invece il secondo e terzo motivo di ricorso. La difesa aveva depositato una memoria specifica, non considerata dal Tribunale, in cui si evidenziava la mancanza di prova circa l’ammontare del profitto effettivamente entrato nelle disponibilità del ricorrente.
Secondo la tesi difensiva, accolta dalla Corte, il sequestro deve essere limitato all’importo effettivamente conseguito dal singolo indagato. L’applicazione del principio di solidarietà passiva, che permetterebbe di sequestrare l’intero ammontare del profitto del reato a uno solo dei partecipanti, è considerata ormai superata dalla giurisprudenza più recente.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si poggiano sui principi espressi dalle Sezioni Unite. È stato chiarito che, in caso di concorso di persone nel reato, la confisca (e il relativo sequestro) deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito. L’accertamento di tale quota costituisce un oggetto di prova fondamentale nel contraddittorio tra le parti.
I giudici di legittimità hanno rilevato che l’ordinanza impugnata è rimasta totalmente silente su questo punto decisivo, ignorando la memoria difensiva che sollecitava una riduzione del vincolo. Solo nel caso in cui risulti assolutamente impossibile individuare la quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittimo ricorrere al criterio residuale della ripartizione in parti uguali, ma mai alla solidarietà passiva automatica.
Le conclusioni
In conclusione, la Cassazione ha stabilito che la mancata trattazione del tema della ripartizione del profitto configura un vizio di violazione di legge per assoluta mancanza di motivazione su un punto decisivo. Per questo motivo, l’ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale competente. Il giudice del nuovo esame dovrà quindi procedere a una rigorosa individuazione del profitto individuale, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità delle misure cautelari reali, garantendo che il sequestro non si trasformi in una sanzione ingiustificata.
Come deve essere ripartito il sequestro preventivo profitto tra più indagati?
Il sequestro deve colpire esclusivamente la quota di arricchimento effettivamente conseguita da ciascun indagato. Solo se non è possibile distinguere le quote individuali si può procedere a una ripartizione in parti uguali tra tutti i concorrenti.
Si può applicare la solidarietà passiva per il sequestro dell’intero profitto a un solo indagato?
No, la giurisprudenza recente esclude il principio di solidarietà passiva per il sequestro e la confisca. Ogni misura deve essere proporzionata al vantaggio economico realmente ottenuto dal singolo partecipante al reato.
Cosa succede se il giudice non motiva sulla quota di profitto individuale nel sequestro?
La mancanza di motivazione su come è stato calcolato il profitto spettante all’indagato costituisce una violazione di legge. In tale circostanza la Cassazione può annullare il provvedimento e rinviare il caso per un nuovo esame.