Sequestro Preventivo: la Cassazione fissa i paletti sulla ripartizione del profitto
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 14518/2025) offre importanti chiarimenti sulla corretta applicazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, specialmente nei casi di reati commessi in concorso tra persone fisiche ed enti. La decisione ribadisce un principio fondamentale stabilito dalle Sezioni Unite: il sequestro deve essere limitato al profitto effettivamente conseguito da ciascun concorrente, escludendo ogni forma di responsabilità solidale.
I Fatti del Caso: Dal Sequestro Iniziale alla Decisione del Riesame
La vicenda trae origine da un’indagine per malversazione di erogazioni pubbliche. Inizialmente, il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto un sequestro preventivo per un importo di oltre 50.000 euro sia nei confronti di un indagato, legale rappresentante di un ente, sia nei confronti dell’ente stesso.
Successivamente, il Tribunale del riesame, accogliendo parzialmente la richiesta della difesa, ha riformato l’ordinanza. Ha ridotto significativamente l’importo del sequestro, distinguendo la quota di profitto attribuibile alla persona fisica (5.000 euro) da quella conseguita dall’ente (circa 39.500 euro).
Il Principio delle Sezioni Unite sul Sequestro Preventivo e la Ripartizione del Profitto
La decisione del Tribunale del riesame si fonda su un recente e fondamentale principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Secondo tale principio, in caso di concorso di persone nel reato, la confisca (e di conseguenza il sequestro ad essa finalizzato) non può essere solidale.
Questo significa che la misura cautelare deve colpire ciascun concorrente solo ed esclusivamente per la parte di profitto illecito che ha concretamente ottenuto. L’accertamento di tale quota è un onere probatorio da svolgere nel contraddittorio tra le parti. Solo qualora sia impossibile individuare le singole quote di arricchimento, si applica un criterio residuale di ripartizione in parti uguali. Il Tribunale, nel caso di specie, ha ritenuto di poter distinguere i profitti e ha agito di conseguenza.
Il Ricorso del Pubblico Ministero e i Limiti del Giudizio di Cassazione
Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Europeo Delegato, lamentando una violazione di legge nell’applicazione delle norme sul concorso di persone e sul sequestro. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ricordato che il ricorso in Cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 325 del codice di procedura penale, è consentito soltanto per la violazione di legge. Questo è un vizio specifico che riguarda un’errata interpretazione o applicazione di una norma giuridica, e non una diversa valutazione dei fatti o delle prove.
Nel caso in esame, il Procuratore non contestava l’esistenza del principio di diritto applicato dal Tribunale del riesame (quello della ripartizione individuale del profitto), ma il modo in cui tale principio era stato applicato alla situazione concreta. In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Cassazione una nuova valutazione del merito della vicenda per stabilire una diversa quantificazione del profitto, un’operazione che esula completamente dai poteri della Corte di legittimità in questa sede. La Corte ha quindi concluso che non vi era alcuna violazione di legge da sanare, ma solo un dissenso sulla ricostruzione fattuale, e ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Conclusioni
La sentenza consolida due punti fermi di estrema importanza pratica. In primo luogo, rafforza il principio secondo cui il sequestro preventivo finalizzato a confisca in caso di concorso di persone deve essere sempre individualizzato e proporzionato al profitto effettivamente percepito da ciascuno, mettendo al bando ogni presunzione di solidarietà. In secondo luogo, ribadisce la natura strettamente limitata del controllo della Corte di Cassazione in materia di misure cautelari reali: il sindacato è ammesso solo per errori di diritto, non per rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice del riesame.
In caso di reato commesso da più persone, come si applica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto?
Il sequestro si applica a ciascun concorrente solo per la parte di profitto che ha concretamente conseguito. È esclusa ogni forma di responsabilità solidale; se non è possibile determinare la quota di ciascuno, il profitto viene diviso in parti uguali.
È possibile impugnare in Cassazione una decisione del Tribunale del riesame che riduce un sequestro?
Sì, ma solo per ‘violazione di legge’. Non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti o di valutare diversamente le prove per determinare l’ammontare del profitto.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Europeo?
Perché il Procuratore non ha lamentato una violazione di legge in senso stretto, ma ha contestato il modo in cui il Tribunale del riesame ha applicato i principi giuridici ai fatti del caso, chiedendo di fatto una nuova valutazione del merito, che non è consentita in sede di legittimità per questo tipo di ricorsi.