Sequestro preventivo EPPO: i limiti del controllo giudiziario
Il Sequestro preventivo EPPO rappresenta uno degli strumenti più incisivi nella lotta alle frodi fiscali transnazionali. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini del potere di controllo del giudice nazionale quando è chiamato a eseguire una misura cautelare richiesta da un ufficio della Procura Europea (EPPO) situato in un altro Stato membro.
Il caso: frode IVA e cooperazione internazionale
La vicenda trae origine da un’indagine della Procura Europea di Madrid riguardante un’associazione per delinquere finalizzata alle cosiddette ‘frodi carosello’ e al riciclaggio. Su richiesta del Procuratore delegato spagnolo, il GIP di Palermo ha emesso un decreto di sequestro preventivo, in via diretta o per equivalente, per una somma superiore ai 25 milioni di euro nei confronti di una società italiana e del suo amministratore.
La difesa ha impugnato il provvedimento, sostenendo che il giudice italiano non avesse adeguatamente valutato il fumus delicti, ovvero la reale sussistenza delle accuse, limitandosi a recepire acriticamente le indicazioni provenienti dall’autorità spagnola.
La disciplina del Sequestro preventivo EPPO
Il cuore della questione giuridica risiede nell’interpretazione del Regolamento UE 2017/1939. Secondo la normativa europea, recepita in Italia con il D.lgs. 9/2021, i procuratori europei agiscono in stretta cooperazione. Quando una misura deve essere eseguita in uno Stato diverso da quello che conduce le indagini, si applica il principio della ripartizione delle competenze.
Il ruolo della Lex Fori e della Lex Loci
La Cassazione ha ribadito che la giustificazione della misura (il merito dell’accusa) è disciplinata dalla lex fori, ovvero la legge dello Stato del procuratore incaricato del caso. Al contrario, l’autorizzazione e l’esecuzione della misura nello Stato richiesto seguono la lex loci. Questo significa che il giudice italiano non può e non deve sindacare le ragioni di merito che hanno portato alla richiesta di sequestro.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie all’interno dell’Unione Europea. Il controllo riservato all’autorità giudiziaria del paese richiesto è limitato alla verifica dei requisiti formali della richiesta, alla proporzionalità della misura rispetto all’obiettivo e alla sua rispondenza alle norme dell’ordinamento interno. Entrare nel merito del quadro indiziario significherebbe violare il sistema di ‘doppia legalità’ previsto dal regolamento EPPO, che riserva il controllo intrinseco di legalità al giudice dello Stato richiedente.
Le conclusioni
In conclusione, chi subisce un Sequestro preventivo EPPO in Italia per un’indagine coordinata da una sede estera non può contestare il merito delle accuse davanti al giudice italiano. Le doglianze relative alla sussistenza del reato o alla ricostruzione dei fatti devono essere azionate dinanzi all’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui ha sede il procuratore europeo che ha originato la misura. Il sistema garantisce così rapidità ed efficacia nell’azione di contrasto ai crimini che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, pur mantenendo un presidio di legalità formale nello Stato di esecuzione.
Il giudice italiano può annullare un sequestro EPPO estero se ritiene che non ci siano prove?
No, il giudice italiano non può sindacare il merito delle accuse o la sussistenza delle prove, compito che spetta esclusivamente al giudice dello Stato che ha richiesto la misura.
Quali aspetti verifica il giudice italiano in caso di sequestro transnazionale?
Il controllo è limitato alla regolarità formale della richiesta, alla proporzionalità della misura e al rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.
Dove si devono contestare i fatti di causa in un procedimento EPPO?
Le contestazioni relative al merito dell’indagine devono essere presentate davanti all’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui ha sede il procuratore europeo che conduce il caso.