Rito Cartolare in Appello: Inammissibile se la Norma non è Ancora in Vigore
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 28104 del 2024, offre un importante chiarimento sull’applicazione delle nuove norme procedurali, in particolare quelle relative al rito cartolare in appello. La pronuncia sottolinea un principio fondamentale: una norma non può essere invocata come violata se non è ancora giuridicamente efficace. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un imputato per il reato di furto in abitazione, come previsto dall’articolo 624-bis del codice penale. La sentenza di condanna, emessa in primo grado, era stata confermata dalla Corte di Appello di Napoli.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il suo difensore, sollevando un unico motivo: la presunta inosservanza dell’articolo 598-bis del codice di procedura penale. Questa norma disciplina le decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione fisica delle parti, ovvero il cosiddetto rito cartolare, che rappresenta il modello processuale ordinario per l’appello secondo la Riforma Cartabia, salvo diversa richiesta.
L’Applicabilità del Rito Cartolare in Appello
Il ricorrente lamentava che la Corte di Appello non avesse seguito la procedura delineata dalla nuova disciplina. Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato completamente questa tesi, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
La questione centrale ruotava attorno a un semplice, ma decisivo, dato temporale: l’articolo 598-bis c.p.p. era già stato introdotto nell’ordinamento, ma la sua entrata in vigore era stata oggetto di ripetuti rinvii.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ricostruito con precisione l’iter legislativo che ha posticipato l’efficacia della nuova disciplina. L’articolo 598-bis c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022 (la cosiddetta Riforma Cartabia), era destinato a sostituire il rito emergenziale introdotto durante la pandemia (disciplinato dall’art. 23-bis del D.L. 137/2020).
Tuttavia, diversi interventi normativi ne hanno posticipato l’entrata in vigore. Al momento della celebrazione dell’udienza di appello e della successiva udienza in Cassazione (giugno 2024), la norma non era ancora operativa. L’ultimo rinvio, disposto dal d.l. n. 215 del 2023, ha fissato la sua entrata in vigore al 30 giugno 2024.
Di conseguenza, la procedura correttamente applicabile era ancora quella del rito emergenziale, che prevede il deposito telematico delle conclusioni delle parti senza la loro partecipazione fisica. La Corte di Appello aveva seguito correttamente questa procedura, notificando regolarmente l’avviso di fissazione udienza e le conclusioni del Pubblico Ministero al difensore. Pertanto, nessuna violazione procedurale poteva essere eccepita.
Le Conclusioni: Principio del ‘Tempus Regit Actum’
La decisione riafferma il principio fondamentale del tempus regit actum (il tempo regola l’atto), secondo cui gli atti processuali sono disciplinati dalla legge in vigore nel momento in cui vengono compiuti. Invocare una norma la cui efficacia è stata sospesa o posticipata è un errore giuridico che rende il motivo di ricorso privo di fondamento.
La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sentenza serve da monito sulla necessità di verificare attentamente la vigenza delle norme invocate, specialmente in un periodo di transizione normativa come quello attuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava sulla presunta violazione dell’art. 598-bis c.p.p., una norma che, al momento della decisione, non era ancora entrata in vigore a causa di una serie di proroghe legislative.
Quale procedura era applicabile al caso di specie?
La procedura correttamente applicabile era quella del cosiddetto “rito emergenziale”, disciplinato dall’art. 23, comma 8, della legge n. 176 del 2020, che era ancora operativo in attesa dell’entrata in vigore della nuova normativa.
Quando è entrata in vigore la nuova disciplina del rito cartolare in appello (art. 598-bis c.p.p.)?
Secondo quanto stabilito dalla sentenza, l’entrata in vigore dell’art. 598-bis c.p.p. è stata prorogata, da ultimo, al 30 giugno 2024.