Risarcimento Danno: Non Attenua la Pena per Guida in Ebbrezza
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un tema di grande rilevanza pratica: la possibilità di ottenere una riduzione della pena per guida in stato di ebbrezza attraverso il risarcimento danno causato in un incidente stradale. La Suprema Corte ha fornito una risposta chiara, distinguendo nettamente tra la condotta di guida alterata e le sue eventuali, ma non necessarie, conseguenze dannose.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di una conducente per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver provocato un incidente stradale, come previsto dall’art. 186, comma 2-bis, del Codice della Strada. La difesa dell’imputata aveva presentato ricorso in Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno (art. 62, n. 6, c.p.), sostenendo di aver integralmente risarcito i danni materiali causati a tre autovetture e a un segnale stradale a seguito del sinistro.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano rigettato tale richiesta, spingendo la difesa a rivolgersi alla Suprema Corte per ottenere una riforma della decisione.
La Decisione della Corte di Cassazione sul risarcimento danno
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. Il fulcro della decisione risiede nella natura giuridica del reato di guida in stato di ebbrezza e nel rapporto che lega tale reato ai danni derivanti da un eventuale incidente.
I giudici hanno chiarito che il risarcimento danno può operare come attenuante solo quando il danno risarcito è un ‘effetto normale’ dell’illecito, secondo un criterio di ‘regolarità causale’. Questo, secondo la Corte, non è il caso della guida in stato di ebbrezza.
Le motivazioni
La Corte ha sviluppato un’argomentazione precisa per spiegare la sua decisione. In primo luogo, ha definito il reato di guida in stato di ebbrezza come un ‘reato di pura condotta’. Ciò significa che il reato si perfeziona con il semplice fatto di guidare un veicolo in condizioni di alterazione psico-fisica dovuta all’alcol, a prescindere dal fatto che si verifichi un incidente o un danno. La condotta punita è la messa in pericolo della sicurezza pubblica.
Di conseguenza, il danno a cose o persone non è una conseguenza necessaria o ‘normale’ di questo reato. Molto spesso, fortunatamente, chi guida in stato di ebbrezza non provoca incidenti. Pertanto, quando un sinistro si verifica, il danno che ne deriva non può essere considerato un ‘effetto normale’ legato da un nesso di regolarità causale al reato di guida in ebbrezza.
Inoltre, la Corte ha analizzato la specifica aggravante di aver provocato un incidente. Ha sottolineato che, per l’applicazione di tale aggravante, non è necessario dimostrare che l’incidente sia stato causato proprio dallo stato di ebbrezza. È sufficiente accertare che il conducente si trovasse in stato di alterazione nel momento in cui ha provocato l’incidente. Il nesso tra la causazione dell’incidente e il reato di guida in ebbrezza è quindi definito ‘meramente occasionale’.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio di diritto molto chiaro: poiché il danno derivante da un incidente stradale non è un effetto diretto e causalmente regolare del reato di guida in stato di ebbrezza, il relativo risarcimento danno non può integrare la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, del codice penale. La condotta di risarcire i danneggiati, sebbene lodevole, non ha quindi l’effetto di ridurre la pena per il reato specifico di essersi messi al volante dopo aver bevuto, poiché il danno non è un elemento costitutivo né una conseguenza diretta e prevedibile di tale reato.
Aver risarcito il danno di un incidente stradale può ridurre la pena per guida in stato di ebbrezza?
No, secondo la Corte di Cassazione il risarcimento del danno non integra la specifica circostanza attenuante dell’art. 62, n. 6, c.p., perché il danno non è considerato un ‘effetto normale’ del reato di guida in stato di ebbrezza.
Perché il danno derivante dall’incidente non è considerato un ‘effetto normale’ del reato di guida in stato di ebbrezza?
Perché il reato di guida in stato di ebbrezza è un reato di ‘pura condotta’, che si perfeziona con il solo fatto di guidare alterati, indipendentemente dal verificarsi di un danno. L’incidente è una conseguenza possibile ma non necessaria, quindi il nesso tra reato e danno è solo occasionale.
Per l’applicazione dell’aggravante dell’incidente stradale, è necessario provare che l’ubriachezza ha causato l’incidente?
No, la sentenza chiarisce che per applicare l’aggravante non è necessario dimostrare un nesso di causalità tra lo stato di ebbrezza e la causa dell’incidente. È sufficiente accertare che il conducente fosse in stato di ebbrezza quando ha provocato l’incidente.