Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Analisi della Sentenza n. 4902/2024
La rinuncia al ricorso è un atto processuale dalle conseguenze nette e immediate. Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ribadisce come tale scelta comporti l’inammissibilità dell’impugnazione e la conseguente condanna al pagamento delle spese. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio la dinamica e le implicazioni legali di questa decisione.
I Fatti del Caso Processuale
La vicenda ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un individuo condannato in via definitiva dalla Corte di Appello di Bologna a una pena di cinque anni e otto mesi di reclusione per i reati di incendio e duplice omicidio colposo.
Il ricorrente si era opposto a un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva rigettato la sua istanza di differimento della pena, anche nella forma della detenzione domiciliare. Il ricorso in Cassazione era basato su presunte violazioni della legge penale e vizi di motivazione del provvedimento impugnato.
Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare il merito delle censure sollevate, è intervenuto un fatto decisivo: il ricorrente, tramite il suo difensore, ha formalmente depositato un atto di rinuncia al ricorso.
La Rinuncia al Ricorso e la Decisione della Cassazione
Di fronte a questo atto, l’esito del giudizio è diventato inevitabile. La Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prendere atto della volontà espressa dal ricorrente di non proseguire con l’impugnazione.
La decisione è stata quindi quella di dichiarare il ricorso inammissibile. Questa declaratoria non entra nel merito dei motivi originariamente proposti, ma si ferma a una valutazione puramente procedurale. La rinuncia, infatti, preclude al giudice qualsiasi valutazione sul contenuto dell’impugnazione.
Come conseguenza diretta dell’inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni Giuridiche della Decisione
La base legale della pronuncia della Suprema Corte risiede nell’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma elenca le cause di inammissibilità dell’impugnazione e include espressamente la “rinuncia all’impugnazione”.
La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la rinuncia sia un atto che “consuma” il diritto di impugnazione, rendendo impossibile per il giudice l’esame del merito. La condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende è una conseguenza che segue ex lege (cioè per legge) alla declaratoria di inammissibilità. La Corte ha il dovere di applicarla, potendo solo determinare l’importo della sanzione pecuniaria, che in questo caso è stato quantificato in 500 euro, tenendo conto proprio del fatto che l’esito era dovuto a una scelta volontaria del ricorrente (la rinuncia) e non a un vizio originario del ricorso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia al Ricorso
La sentenza in esame offre un chiaro insegnamento sulle conseguenze pratiche della rinuncia al ricorso. Questo atto, sebbene legittimo, non è privo di effetti. La parte che vi procede deve essere consapevole che:
- L’esito è automatico: la rinuncia porta direttamente a una pronuncia di inammissibilità, chiudendo definitivamente il procedimento.
- Ci sono costi da sostenere: l’inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
In conclusione, la rinuncia è uno strumento che pone fine a una controversia processuale in modo tombale, ma è una decisione che deve essere ponderata attentamente, considerando le inevitabili conseguenze economiche previste dalla legge.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, senza esaminare il merito della questione, e il procedimento si conclude.
Chi effettua la rinuncia al ricorso deve sostenere dei costi?
Sì, la legge prevede che la parte che rinuncia al ricorso venga condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Qual è la norma di riferimento per l’inammissibilità dovuta a rinuncia?
La base giuridica si trova nell’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, che elenca la rinuncia tra le cause di inammissibilità dell’impugnazione.