Rimessione del processo: la Cassazione ribadisce l’incompetenza del Giudice di merito
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 24049 del 2024, torna a fare chiarezza su un tema procedurale di fondamentale importanza: la rimessione del processo. La decisione riafferma un principio cardine, ovvero che la competenza a decidere sull’ammissibilità di tale richiesta spetta esclusivamente alla Suprema Corte, sottraendola a qualsiasi valutazione preliminare da parte del giudice che sta trattando il caso. Approfondiamo la vicenda per comprendere le implicazioni pratiche di questa pronuncia.
I Fatti del Caso: una richiesta di rimessione bloccata sul nascere
Durante un’udienza preliminare presso il Tribunale di Prato, la difesa di un’imputata depositava in cancelleria un’istanza di rimessione del processo. Si tratta di uno strumento previsto dal codice di procedura penale per spostare il procedimento presso un’altra sede giudiziaria quando sussistono gravi situazioni che possono minare la serenità e l’imparzialità del giudizio.
Il Giudice dell’udienza preliminare, lo stesso giorno del deposito, dichiarava l’istanza inammissibile. La motivazione? La richiesta non era stata notificata alle altre parti del processo, come previsto dall’articolo 46 del codice di procedura penale. Una decisione apparentemente basata su una formalità, ma che ha dato origine al ricorso in Cassazione.
Il ricorso e le ragioni della difesa sulla rimessione del processo
La difesa ha impugnato l’ordinanza del GUP, sostenendo che fosse affetta da ‘abnormità’. Il legale ha fatto notare che la legge concede un termine di sette giorni dal deposito per effettuare le notifiche alle altre parti. Dichiarando l’inammissibilità il giorno stesso del deposito, il giudice aveva di fatto impedito all’imputata di avvalersi del termine legale per completare la procedura. In sostanza, il giudice aveva anticipato un giudizio di inammissibilità prima ancora che i termini per adempiere fossero scaduti, bloccando il legittimo esercizio di un diritto processuale.
L’analisi della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto pienamente il ricorso, annullando l’ordinanza del GUP. L’analisi dei giudici di legittimità si è concentrata su due aspetti cruciali.
In primo luogo, la Corte ha confermato la violazione procedurale. L’articolo 46 c.p.p. è chiaro nello stabilire che la richiesta, una volta depositata, deve essere notificata entro sette giorni. Il giudice non può, quindi, dichiarare l’inammissibilità per un adempimento non ancora scaduto, ma deve attendere il decorso del termine.
In secondo luogo, e questo è il punto centrale della sentenza, la Cassazione ha ribadito di essere l’unico organo competente a decidere sulla rimessione del processo. Il giudice presso cui pende il procedimento, una volta ricevuta l’istanza, non ha alcun potere di valutarne l’ammissibilità o il merito. Il suo ruolo è puramente ‘ministeriale’: deve limitarsi a trasmettere immediatamente gli atti alla Corte di Cassazione, sospendendo il processo fino alla decisione (salvo casi di urgenza).
Le motivazioni
La Corte ha qualificato l’operato del GUP come una vera e propria ‘usurpazione’ di potere. Richiamando una consolidata giurisprudenza, incluse le Sezioni Unite (sent. ‘Romanelli’ del 1995), i giudici hanno spiegato che la competenza a decidere sulla richiesta di rimessione è funzionalmente e inderogabilmente attribuita in via esclusiva alla Corte di Cassazione. Questa riserva di competenza serve a garantire uniformità e terzietà nella valutazione di un istituto così delicato, che incide sulla competenza territoriale del giudice naturale.
Anche nelle ipotesi in cui l’istanza appaia manifestamente infondata o inammissibile ‘ictu oculi’ (a colpo d’occhio), il giudice del merito non può pronunciarsi. Egli è, a tutti gli effetti, ‘funzionalmente incompetente’. Qualsiasi provvedimento che decida sull’istanza, invece di trasmetterla, è da considerarsi nullo.
Le conclusioni
La sentenza in esame riafferma con forza un principio fondamentale di procedura penale. La decisione sulla rimessione è un atto che spetta solo alla Corte di Cassazione. Il giudice del merito non può ergersi a ‘filtro’ preliminare, neppure per questioni formali come la notifica. Questa pronuncia tutela il diritto di difesa, assicurando che ogni istanza di rimessione, una volta depositata, segua il suo corso legale verso l’unico giudice competente a valutarla. Per gli operatori del diritto, è un monito a rispettare scrupolosamente le competenze funzionali, pena la nullità dei provvedimenti emessi.
Chi è competente a decidere sull’ammissibilità di una richiesta di rimessione del processo?
La competenza a dichiarare l’ammissibilità o l’inammissibilità di una richiesta di rimessione del processo spetta esclusivamente alla Corte di Cassazione.
Il giudice del processo può dichiarare inammissibile una richiesta di rimessione se non è stata ancora notificata alle altre parti?
No. Il giudice non può dichiarare inammissibile la richiesta prima che sia scaduto il termine di sette giorni che la legge concede al richiedente per effettuare le notifiche dopo il deposito dell’istanza.
Cosa deve fare il giudice a cui viene presentata un’istanza di rimessione del processo?
Il giudice non può adottare alcuna pronuncia nel merito o sull’ammissibilità della richiesta. Deve limitarsi a trasmetterla immediatamente alla Corte di Cassazione, astenendosi dall’emettere la sentenza fino alla decisione della Corte stessa.