Ricorso Straordinario: Limiti e Inammissibilità per il Terzo nelle Misure di Prevenzione
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 11734 del 2024, torna a pronunciarsi sui confini applicativi del ricorso straordinario per errore di fatto, escludendone l’ammissibilità per il terzo interessato nell’ambito dei procedimenti di prevenzione. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso, sottolineando la natura eccezionale di tale strumento processuale.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un procedimento di prevenzione patrimoniale che aveva portato alla confisca di alcuni beni, inclusa una somma di denaro. Un soggetto, qualificatosi come terzo interessato e legittimo proprietario dei beni, aveva impugnato il provvedimento. Il suo ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile.
Contro questa decisione di inammissibilità, il terzo proponeva un ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis del codice di procedura penale, lamentando un presunto errore di fatto. Nello specifico, sosteneva che la Corte avesse erroneamente identificato il luogo di ritrovamento di una somma di denaro, confondendolo con un altro locale, mentre tale somma si trovava in una cassaforte nella sua esclusiva disponibilità, dalla quale gli erano già stati restituiti quattro orologi.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso straordinario
La Sesta Sezione Penale della Cassazione ha dichiarato il ricorso straordinario inammissibile, fondando la sua decisione su due pilastri argomentativi distinti e autonomi.
Il Principio dello “Ius Receptum”
In primo luogo, la Corte ha richiamato il principio consolidato, definito come ius receptum, secondo cui il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile contro le decisioni della Cassazione emesse in materia di misure di prevenzione. La ragione risiede nel fatto che tali decisioni intervengono “ante iudicatum”, ovvero non costituiscono un giudicato di condanna definitivo. L’art. 625-bis c.p.p. è una norma eccezionale, non suscettibile di applicazione analogica oltre i casi specificamente previsti, che sono limitati alle sentenze di condanna passate in giudicato.
Il Difetto di Legittimazione del Terzo Interessato
In secondo luogo, e in maniera ancora più dirimente, la Corte ha evidenziato un difetto di legittimazione in capo al ricorrente. Il rimedio del ricorso straordinario è strettamente personale e riservato al solo imputato condannato o a colui nei cui confronti vi sia stato un accertamento sostanziale di responsabilità. Il ricorrente, invece, era un soggetto terzo interessato, intervenuto nel procedimento di prevenzione patrimoniale al solo fine di tutelare i propri diritti sui beni oggetto di confisca. La sua posizione non è assimilabile a quella del soggetto principale del procedimento, rendendolo privo della legittimazione attiva a proporre questo specifico mezzo di impugnazione.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza sono chiare e si basano su un’interpretazione restrittiva della norma. I giudici hanno ribadito che la natura di mezzo straordinario di impugnazione dell’art. 625-bis c.p.p. ne impedisce l’estensione a situazioni non espressamente contemplate. Le decisioni in materia di misure di prevenzione, pur incidendo profondamente sui diritti patrimoniali, non rientrano nella categoria delle sentenze di condanna irrevocabili per cui è stato concepito il rimedio. Inoltre, la limitazione soggettiva al solo condannato è stata ritenuta non irragionevole e manifestamente non incostituzionale, poiché risponde alla logica di uno strumento volto a correggere errori che hanno portato a una definitiva affermazione di responsabilità penale, e non a risolvere questioni patrimoniali che coinvolgono terzi.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza riafferma con forza che il ricorso straordinario per errore di fatto è uno strumento processuale con un ambito di applicazione molto circoscritto. I terzi interessati in procedimenti di prevenzione patrimoniale non possono avvalersene per contestare presunti errori della Corte di Cassazione. Questa pronuncia consolida la tutela del principio di inoppugnabilità delle decisioni della Suprema Corte, ammettendo deroghe solo nei casi e per i soggetti tassativamente indicati dalla legge. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, per il ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Un terzo interessato può proporre ricorso straordinario per errore di fatto in un procedimento di prevenzione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che questo rimedio è riservato solo all’imputato condannato o a chi ha subito un accertamento sostanziale di responsabilità, non al terzo interessato che interviene per tutelare i propri diritti patrimoniali.
Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile contro le decisioni della Cassazione in materia di misure di prevenzione?
No, secondo un principio giurisprudenziale consolidato (ius receptum), tale ricorso non è proponibile poiché le decisioni in materia di prevenzione sono considerate ‘ante iudicatum’, ovvero non sono sentenze di condanna passate in giudicato.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso straordinario?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, data la colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000,00 euro.