Ricorso per cassazione: quando i motivi sono aspecifici e portano all’inammissibilità
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23272/2024, offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione in materia di misure cautelari. La decisione sottolinea come la mera riproposizione di doglianze già respinte dal Tribunale del riesame, senza un confronto critico con la motivazione impugnata, renda il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile. Analizziamo i dettagli di questa pronuncia per comprendere meglio i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da un’ordinanza del Tribunale di Torino che, in funzione di giudice del riesame, confermava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato. Quest’ultimo, tramite il suo difensore, presentava ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando un vizio di motivazione riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari.
Secondo la difesa, il provvedimento non aveva considerato adeguatamente la concretezza dei pericula libertatis. In particolare, si sosteneva che la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico si fosse già dimostrata idonea a contenere la pericolosità del soggetto in un precedente procedimento per un fatto analogo, durante il quale non erano state registrate violazioni delle prescrizioni.
La decisione sul ricorso per cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: il controllo della Cassazione sulla motivazione di un provvedimento cautelare è limitato. La Corte non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il suo compito è verificare che la motivazione sia logicamente coerente, non manifestamente illogica e che rispetti i principi di diritto.
Nel caso specifico, il ricorso è stato giudicato “aspecifico”. Questo significa che l’indagato si è limitato a ripetere le stesse argomentazioni già presentate al Tribunale del riesame, senza però affrontare e contestare specificamente le ragioni per cui quel Tribunale le aveva respinte.
Le ragioni della conferma della custodia in carcere
Il Tribunale del riesame aveva fornito una motivazione dettagliata per ritenere inadeguata la misura degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico. I giudici avevano evidenziato:
- L’oggettiva gravità della condotta criminosa, caratterizzata da cinismo e professionalità.
- La reiterazione di due truffe analoghe a distanza di poche settimane.
- L’organizzazione dimostrata, con l’uso di mezzi adeguati e la collaborazione di complici non ancora identificati.
- La possibilità di reiterare il reato anche da casa, sfruttando proprio la complicità di terzi.
Il ricorso non ha contestato puntualmente questi elementi, sorvolando sulle circostanze di fatto che avevano indotto il giudice a considerare la custodia in carcere come unica misura idonea a tutelare la collettività.
Le Motivazioni
La Corte ha ribadito che il giudizio di legittimità non consente una diversa lettura dei dati processuali o una nuova interpretazione delle prove. Un ricorso per cassazione è inammissibile quando, pur lamentando formalmente un vizio di motivazione, in realtà mira a ottenere una nuova valutazione del merito delle circostanze già esaminate dal giudice precedente. La difesa deve instaurare un confronto diretto e specifico con le argomentazioni della decisione impugnata, evidenziandone le eventuali illogicità o violazioni di legge, cosa che in questo caso non è avvenuta.
La Corte ha inoltre precisato che il precedente regime di arresti domiciliari era stato applicato in un altro contesto, in virtù di un divieto normativo specifico che non vincolava i giudici del procedimento attuale. Pertanto, la valutazione sulla pericolosità sociale andava effettuata ex novo, sulla base degli elementi del caso specifico.
Le Conclusioni
La sentenza n. 23272/2024 rafforza un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Per essere ammissibile, deve contenere censure specifiche, critiche e pertinenti rispetto alla motivazione del provvedimento che si intende impugnare. La semplice riproposizione di argomenti già vagliati e respinti, senza un’analisi critica della decisione del giudice del riesame, trasforma l’impugnazione in un atto generico, destinato inevitabilmente all’inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso per cassazione contro una misura cautelare viene considerato “aspecifico”?
Quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dal giudice del riesame, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
Può la Corte di Cassazione riesaminare i fatti di un caso in un ricorso contro una misura cautelare?
No, la Corte di Cassazione non può ricostruire i fatti né valutare diversamente le prove. Il suo controllo è limitato alla verifica della logicità della motivazione e della corretta applicazione della legge da parte del giudice di merito.
Perché gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico sono stati ritenuti inadeguati in questo caso?
Sono stati ritenuti inadeguati perché il Tribunale ha valutato che le modalità “predatorie” del reato potevano essere organizzate e realizzate anche dal proprio domicilio, con l’aiuto di complici non identificati, rendendo la misura non sufficiente a proteggere la collettività.