Ricorso per Cassazione Personale: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
L’ordinanza in esame affronta un tema cruciale della procedura penale: la validità del ricorso per cassazione personale. La Suprema Corte ha ribadito un principio ormai consolidato, dichiarando inammissibile l’impugnazione presentata direttamente dall’interessato, senza l’assistenza di un avvocato cassazionista. Questa decisione sottolinea l’importanza delle riforme legislative volte a garantire la tecnicità e la specificità dei motivi di ricorso davanti alla più alta giurisdizione.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Diretto alla Suprema Corte
Il caso trae origine dal ricorso presentato personalmente da un soggetto avverso un’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. L’atto di impugnazione è stato sottoscritto e depositato direttamente dall’interessato in data 6 maggio 2024. Tuttavia, sia il provvedimento impugnato sia la data di proposizione del ricorso erano successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della Legge n. 103/2017, nota come “Riforma Orlando”.
La Disciplina del Ricorso per Cassazione Personale Dopo la Riforma
La Corte di Cassazione ha incentrato la sua analisi proprio sulla modifica normativa introdotta dalla Legge n. 103/2017. Tale riforma ha escluso categoricamente la facoltà per l’imputato o il condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione. La legge prevede ora, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione, come stabilito dagli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del codice di procedura penale. Questo requisito è stato introdotto per elevare il livello qualitativo dei ricorsi, assicurando che siano fondati su motivi di legittimità e non di merito, e redatti con la necessaria competenza tecnica.
Le Motivazioni della Decisione
Sulla base di queste premesse, la Corte ha rilevato che il ricorso era palesemente inammissibile. La causa di inammissibilità era tale da poter essere dichiarata de plano, ossia senza la necessità di un’udienza pubblica, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. L’inammissibilità derivava dal fatto che il ricorso era stato proposto da un soggetto non legittimato a farlo personalmente, in violazione dell’art. 591, comma 1, lett. a), del codice di procedura penale. A sostegno della propria decisione, i giudici hanno richiamato un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 8914/2018), che aveva già chiarito in modo definitivo la questione. La Corte ha inoltre sottolineato che non vi erano elementi per ritenere che il ricorrente avesse agito “senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, citando un principio affermato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 186/2000).
Le Conclusioni: Condanna alle Spese e alla Cassa delle Ammende
L’epilogo del procedimento è stato la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte lo ha condannato al versamento di una somma determinata in 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria rappresenta un deterrente contro la proposizione di ricorsi manifestamente infondati o, come in questo caso, privi dei requisiti formali essenziali previsti dalla legge. La decisione riafferma con forza che l’accesso alla Corte di Cassazione è un percorso tecnico che richiede necessariamente la mediazione di un professionista qualificato.
È possibile per un imputato o condannato presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No. A seguito della Legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Quali sono le conseguenze se un ricorso per cassazione viene presentato personalmente dall’interessato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000 euro.
Perché la Corte ha condannato il ricorrente a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
La condanna al pagamento di una somma è una conseguenza prevista dall’art. 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità del ricorso. La Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi per giustificare l’errore del ricorrente, ovvero per ritenere che avesse agito senza colpa nel proporre un ricorso non consentito dalla legge.