Ricorso per cassazione: inammissibile se i motivi sono generici
Presentare un ricorso per cassazione richiede precisione e argomentazioni giuridiche solide. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda un principio fondamentale: la genericità dei motivi di ricorso ne determina l’inammissibilità. Questo caso specifico riguarda la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma offre lezioni valide per ogni tipo di impugnazione.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dalla condanna di un imputato da parte del Tribunale e successivamente della Corte d’Appello di Bari per due reati: spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità (ai sensi dell’art. 73, comma V, del Testo Unico Stupefacenti) e detenzione di arma comune da sparo.
L’Appello e il Ricorso per Cassazione
L’imputato, attraverso il proprio difensore, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione lamentando una violazione di legge. In particolare, sosteneva che la Corte d’Appello non avesse correttamente valutato la possibilità di un proscioglimento secondo l’art. 129 del codice di procedura penale e, soprattutto, non avesse applicato l’art. 131 bis del codice penale, relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto.
È importante notare che, durante il processo d’appello, il ricorrente aveva rinunciato a tutti i motivi di impugnazione ad eccezione di quello relativo al bilanciamento delle circostanze. Nonostante ciò, ha deciso di sollevare le nuove questioni davanti alla Suprema Corte.
Le motivazioni della Corte di Cassazione sulla genericità del ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Le motivazioni della decisione sono nette e offrono importanti chiarimenti procedurali.
In primo luogo, la doglianza relativa alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. è stata definita ‘del tutto generica e aspecifica’. Il ricorrente, infatti, non ha creato alcun collegamento tra le sue argomentazioni e le motivazioni contenute nella sentenza impugnata, rendendo il motivo di ricorso vago e non scrutinabile.
Il cuore della decisione: la tenuità del fatto nel ricorso per cassazione
Il punto centrale della pronuncia riguarda la questione dell’art. 131 bis c.p. La Corte ha ribadito un principio consolidato: sebbene il giudice d’appello possa rilevare ‘ex officio’ la sussistenza della causa di non punibilità, un ricorso per cassazione che ne lamenti l’omessa applicazione deve essere adeguatamente argomentato.
Non è sufficiente lamentare genericamente la mancata applicazione della norma. L’appellante deve:
- Indicare specificamente i presupposti e gli elementi di fatto che avrebbero dovuto portare il giudice a considerare la particolare tenuità del fatto.
- Dimostrare la rilevanza decisiva della lacuna motivazionale denunciata, spiegando perché, se il giudice avesse considerato tali elementi, sarebbe giunto a una conclusione diversa.
Nel caso in esame, il ricorso non indicava neppure l’esistenza dei presupposti legali e fattuali che il giudice d’appello avrebbe dovuto valutare. Di conseguenza, la doglianza è risultata inefficace e il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza sottolinea un aspetto cruciale del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità. Per essere efficace, ogni motivo di ricorso deve essere specifico, pertinente e supportato da argomentazioni che mettano in chiara luce l’errore di diritto commesso dal giudice precedente. La genericità, come dimostra questo caso, conduce inevitabilmente all’inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. I motivi presentati, in particolare quelli relativi alla mancata applicazione degli artt. 129 e 131 bis c.p.p., erano generici, aspecifici e non adeguatamente argomentati.
Può un giudice d’appello applicare la ‘particolare tenuità del fatto’ di sua iniziativa?
Sì, la Corte ha confermato che il giudice d’appello può rilevare ‘ex officio’ (cioè di propria iniziativa) la sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale.
Cosa deve contenere un ricorso che lamenta la mancata applicazione della ‘particolare tenuità del fatto’?
Il ricorso deve essere specificamente argomentato. Deve indicare chiaramente i presupposti legali e gli elementi di fatto che giustificherebbero l’applicazione della norma e deve dimostrare che la mancata valutazione di tali elementi da parte del giudice precedente costituisce una lacuna motivazionale decisiva per l’esito del giudizio.