Ricorso per cassazione: i termini perentori nelle misure cautelari
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo baluardo di difesa nel sistema processuale penale, ma la sua ammissibilità è strettamente legata al rispetto di formalità e tempistiche rigorose. Una recente sentenza della Suprema Corte chiarisce un punto fondamentale: quando si impugna un’ordinanza cautelare, le regole ordinarie sulla spedizione postale non salvano il ricorrente dal ritardo.
I fatti e il contesto processuale
Un indagato, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990), aveva proposto istanza di riesame. Il Tribunale di Catania aveva rigettato tale istanza, confermando la gravità indiziaria e le esigenze cautelari. La difesa aveva quindi presentato ricorso per cassazione, lamentando vizi di motivazione sia sulla partecipazione all’associazione criminale che sulla scelta della misura carceraria, ritenuta eccessiva rispetto alla personalità dell’indagato.
Il ricorso era stato spedito tramite raccomandata entro i termini, ma era pervenuto alla cancelleria del Tribunale solo diversi giorni dopo la scadenza del termine di dieci giorni previsto dalla legge.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito delle doglianze difensive. Il motivo è puramente procedurale: l’intempestività. I giudici hanno ribadito che in materia di libertà personale, il legislatore ha previsto un regime speciale che deroga alle norme generali sulle impugnazioni.
In particolare, per il ricorso per cassazione avverso le ordinanze del tribunale del riesame, non trova applicazione l’art. 583 c.p.p., il quale solitamente permette di considerare la data di spedizione come data di presentazione dell’atto. In questo ambito specifico, conta esclusivamente il momento in cui l’atto entra nella disponibilità fisica dell’ufficio giudiziario competente.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un orientamento consolidato delle Sezioni Unite. La disciplina dettata dall’art. 311 c.p.p. è considerata autonoma e autosufficiente. Mentre per la richiesta di riesame e per l’appello cautelare il legislatore ha inserito richiami espressi alle modalità di spedizione postale, tale richiamo manca deliberatamente per il ricorso di legittimità.
Questa scelta del legislatore, ritenuta legittima e non contraria ai principi costituzionali o alla CEDU, mira a garantire la massima celerità e certezza nei procedimenti che incidono sulla libertà personale. Pertanto, se il difensore sceglie di inviare il ricorso tramite posta, si assume il rischio che il ritardo nella consegna da parte del servizio postale renda l’impugnazione tardiva.
Le conclusioni
Le conclusioni della sentenza evidenziano che la data rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l’atto perviene all’ufficio competente. Nel caso di specie, l’ordinanza era stata notificata il 14 settembre e il ricorso è pervenuto in cancelleria il 29 settembre, ben oltre il limite dei dieci giorni. Oltre all’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi un’assenza di colpa nell’errore procedurale commesso.
Qual è il termine per presentare ricorso per cassazione contro un’ordinanza cautelare?
Il termine è di dieci giorni, che decorrono dalla notificazione o dall’esecuzione dell’ordinanza impugnata.
La data di spedizione della raccomandata vale come data di presentazione?
No, nel ricorso per cassazione in materia cautelare non si applica la regola della spedizione; rileva solo la data di ricezione in cancelleria.
Cosa rischia chi presenta un ricorso intempestivo?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.