Ricorso Patteggiamento: la Cassazione ribadisce i limiti invalicabili
Con l’ordinanza n. 7893/2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui limiti del ricorso patteggiamento, offrendo un chiaro promemoria sulla quasi definitività di questo rito speciale. La decisione conferma che, dopo la riforma del 2017, le possibilità di impugnare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sono estremamente circoscritte. Analizziamo insieme la vicenda e le importanti conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Due soggetti, a seguito di indagini preliminari, decidevano di definire la loro posizione processuale attraverso il rito del patteggiamento. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bergamo applicava al primo imputato la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e sedicimila euro di multa, e al secondo quella di due anni e otto mesi di reclusione e diecimila euro di multa per un delitto legato agli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990).
Nonostante l’accordo sulla pena, i difensori degli imputati proponevano ricorso per cassazione.
I Motivi del Ricorso Patteggiamento in Cassazione
La difesa basava il ricorso su due principali argomentazioni:
- Vizio di motivazione sull’assenza di cause di non punibilità: Si lamentava che il giudice di merito non avesse adeguatamente valutato la possibile esistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale.
- Incongruità della pena: Si contestava la congruità e la giustizia della pena patteggiata, ritenendola eccessiva rispetto ai fatti contestati.
In sostanza, i ricorrenti cercavano di rimettere in discussione elementi che sono al centro dell’accordo stesso raggiunto con la pubblica accusa.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, basando la propria decisione su una norma specifica e inequivocabile: l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questo articolo, introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “riforma Orlando”), ha drasticamente ridotto le possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento.
La Corte ha spiegato che il legislatore ha volutamente escluso la possibilità di presentare un ricorso patteggiamento per cassazione basato proprio sui motivi addotti dai ricorrenti. Nello specifico, la norma stabilisce che non si può ricorrere per:
- L’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- L’incongruità della pena.
Secondo gli Ermellini, i motivi presentati erano “intrinsecamente generici” e si risolvevano in una denuncia di un vizio di motivazione su aspetti che, per legge, non possono più essere oggetto di doglianza in sede di legittimità dopo un patteggiamento. La scelta di accedere a questo rito speciale implica l’accettazione della pena concordata e presuppone una valutazione preventiva (da parte della difesa e del giudice) sull’assenza di evidenti cause di proscioglimento. Tentare di contestare questi punti in Cassazione rappresenta un’azione che esula “dall’ambito di quelli consentiti”.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame è un’importante conferma del principio secondo cui il patteggiamento è una scelta processuale che comporta conseguenze definitive. La decisione di concordare una pena con l’accusa chiude la porta a successive contestazioni sulla sua entità o sulla valutazione di merito che il giudice avrebbe dovuto compiere. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come conseguenza, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, a causa della “colpa nella proposizione di impugnazione infondata”.
Questa pronuncia serve da monito: la valutazione sull’opportunità di un patteggiamento deve essere fatta con estrema attenzione e consapevolezza dei suoi effetti preclusivi, poiché le vie per rimetterlo in discussione sono, per espressa volontà del legislatore, quasi inesistenti.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per l’incongruità della pena?
No, l’ordinanza chiarisce che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento non è ammissibile se si contesta l’incongruità della pena concordata tra le parti.
Si può ricorrere in Cassazione se il giudice del patteggiamento non ha valutato le cause di proscioglimento dell’art. 129 c.p.p.?
No, la legge (art. 448, comma 2-bis, c.p.p.) introdotta nel 2017 esclude la possibilità di presentare ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento deducendo l’omessa valutazione delle condizioni per una sentenza di proscioglimento.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte nel caso specifico.